La riforma della giustizia tributaria prevista entro il 31 dicembre 2022 potrebbe subire una accelerazione. Lo ha detto la Ministra Marta Cartabia all’apertura dell’anno giudiziario tributario ed ora il disegno di legge sta per essere licenziato dal Governo che successivamente lo presenterà alla Camera.
Ricordiamo che la riforma è stato oggetto di esame da parte di una Commissione interministeriale che ha concluso le proprie osservazioni con una relazione consegnata il 30 giugno 2021.
La relazione detta della “Cananea” dal nome del presidente che l’ha diretta Prof. Giacinto Della Cananea, dopo aver messo in risalto le criticità del sistema attuale ha indicato le proposte, che ora stanno per confluire in un disegno di legge che verrà licenziato dal Governo in tempi brevi.
Il Sommario della relazione il cui testo integrale viene allegato, dà in estrema sintesi conto dei punti oggetto di riforma:
Sommario della relazione
L'articolo continua dopo la pubblicità
Nella introduzione viene messa in evidenza l’urgenza della necessità di riformare il sistema delle tutele riguardanti il fisco soprattutto dopo che sono state definite le iniziative da assumere nel quadro del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, approvato dal Parlamento e positivamente accolto dalla Commissione europea.
La “riforma strutturale della giustizia tributaria” è una tra le priorità d’azione indicate dal Governo. Lentezza dei processi e accumulo di un imponente arretrato sono le conseguenze piu’ evidenti.
Le direttrici prospettate dalla relazione per la risoluzione dei problemi sono sette:
Interessante anche l’elenco delle criticità evidenziate nella relazione che se non risolte vanificano qualsiasi riforma della giustizia.
Tali criticità vengono di seguito evidenziate:
Problemi individuati:
Come garantire la specializzazione dei giudici tributari?
Occorre innanzitutto attribuire le controversie tributarie a giudici a tempo pieno. Su questo punto la commissione è stata concorde, mentre lo è stato meno sul modo migliore per ottenere la specializzazione.
La Commissione ha discusso anche altre iniziative che il Governo e il Parlamento possono adottare, attinenti a ben sette linee direttrici.
Si tratta, secondo un ordine di tipo funzionale, di:
Per ciascuna di tali linee di azione, sono indicate le ragioni che, ad avviso dei proponenti, consigliano di agire in una determinata direzione e sono esposte a volte semplici raccomandazioni, altre volte proposte d’interventi legislativi; per questi ultimi, il testo di ciascun intervento è sempre corredato da una breve relazione esplicativa.
Prevenire il contenzioso: il procedimento tributario e l’autotutela
La prima direttrice di azione è volta a prevenire il contenzioso in due modi: rafforzando il contraddittorio all’interno del procedimento tributario ed eliminando alcuni ostacoli all’esercizio della potestà di autotutela.
La Commissione propone che vi si provveda in due modi:
Prevenire il contenzioso attraverso strumenti deflattivi quali la mediazione e la conciliazione
Colmare il deficit informativo, nell’ottica della giustizia predittiva mediante l’accessibilità di tutte le decisioni tributarie. Cio’ in parte viene già fatto e quindi la commissione auspica di insistere lungo la strada intrapresa, accelerando il moto verso l’obiettivo.
Rafforzare la specializzazione dei giudici tributari:
La specializzazione è un paradigma di efficace utilizzo delle risorse, di buona organizzazione del potere pubblico. Consente di meglio tutelare i diritti dei contribuenti, soprattutto quando sono in gioco questioni complesse, che richiedono analisi tecnico-giuridiche particolarmente approfondite.
Altre proposte
Un altro punto riguarda la prova testimoniale.
Il correttivo di cui si propone l’adozione consiste, nel rimuovere in parte l’impedimento all’utilizzo della prova testimoniale, lasciando al giudice la valutazione circa il suo utilizzo, solo su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori.
Infine, a due anni dall’introduzione del processo tributario telematico, si raccomanda la sollecita eliminazione di alcuni limiti e ritardi che si sono manifestati nella prassi applicativa
Lo schema di disegno di legge in circolazione si compone di 4 articoli.
Il primo è dedicato alle “Disposizioni in materia di giustizia tributaria” e al 1° comma prevede che
”La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.”
Nel prosieguo l’articolo stabilisce le modalità di reclutamento dei magistrati tributari e per quanto concerne i giudici delle commissioni tributarie provinciali, che attualmente sono onorari, prevede che la nomina avverrà tramite un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
Vengono stabilite le modalità del concorso aperto ai laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. Viene altresì stabilito il Trattamento economico dei magistrati tributari.
Per quanto riguarda la proposta della Commissione di Colmare il deficit informativo, nell’ottica della giustizia predittiva il disegno di legge prevede che:
L’ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Le massime delle decisioni alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Verranno stabilite con convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
Il successivo art. 2 dello schema di disegno di legge detta - Disposizioni in materia di processo tributario –
Per le controversie di valore fino a tremila euro viene previsto il Giudice monocratico e la sentenza della Commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia.
Per quanto riguarda la prova testimoniale si prevede che :” Non è ammesso il giuramento. La Commissione, anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.”;
Per quanto riguarda gli istituti deflattivi del contenzioso e in particolare modo della proposta conciliativa si prevede che: “Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”.
Ti potrebbero essere utili gli ebook: