Una delle problematiche da analizzare nella predisposizione del bilancio d’esercizio, e quindi anche per il bilancio 2021, nell’ambito delle rimanenze[1], è la valutazione dei lavori in corso su ordinazione.
L’OIC 23 identifica i lavori in corso su ordinazione o commessa nel contratto di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili - di durata normalmente ultrannuale[2] -, per la realizzazione di un bene, o una combinazione di beni, o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale.
Possono riguardare la realizzazione di: opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi direttamente correlati alla realizzazione di un’opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.
Il principio contabile definisce:
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L’OIC 23 definisce in modo precipuo i ricavi ed i costi di commessa.
Nello specifico i ricavi sono definiti nelle seguenti componenti:
I costi di commessa includono:
a) i costi diretti riferibili alla commessa.
Alcuni esempi:
includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello addetto ai
servizi generali);
b) i costi indiretti riferibili all’intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse.
Alcuni esempi:
Sono imputati alle singole commesse con criteri sistematici e razionali sulla base del livello ordinario dell’attività di costruzione (criteri applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili).
L’attribuzione dei costi indiretti alle singole commesse avviene solitamente sulla base di un’organizzazione gestionale e di contabilità industriale strutturata secondo centri di costo.
c) ogni altro costo addebitabile al committente sulla base delle clausole contrattuali.
Talune tipologie di costi:
Nel caso in cui non sussista l’ afferenza alla commessa, come sopra enunciata, tali costi sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, in quanto rappresentano costi di natura ricorrente necessari per la normale attività commerciale dell’appaltatore. Allo stesso modo, quando i costi sostenuti per ottenere una commessa sono rilevati come costo nell’esercizio nel quale sono sostenuti, essi non devono essere compresi nei costi di commessa quando la commessa è ottenuta in un esercizio successivo.
Metodi di valutazione: “percentuale di completamento” o “commessa completata”, i valori da iscrivere nello stato patrimoniale e nel conto economico, esempi.
L’articolo 2426 c.c. ammette entrambi i due metodi di valutazione:
In particolare, il comma 1, al numero 11, prevede che “i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”.
Tenuto conto che, fin dall’inizio dell’attività di produzione, il bene o il servizio è stato commissionato all’appaltatore e il corrispettivo è stato contrattualmente stabilito, il Codice civile ammette la possibilità di riconoscere il risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti, c.d. metodo della percentuale di completamento.
Il medesimo articolo, al comma 1, numero 9, specifica l’altro metodo: “le rimanenze …. sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”. Tale criterio (costo), laddove applicato nella valutazione delle commesse, viene denominato nella prassi criterio della commessa completata.
Nel proseguo si rappresenta un esempio che rappresenta i due metodi a confronto al fine di evidenziarne gli effetti nello Stato patrimoniale e, soprattutto, nel Conto economico.
Esempio
La società “Beta” S.r.l. riceve, in data 01/10 dell’anno X, un ordine per la costruzione di un’opera la cui durata è di 3 anni: la consegna è prevista in data 31/10 dell’anno x+2. Il corrispettivo pattuito ammonta a 555.000 euro, mentre i costi preventivati ammontano a 320.000 euro. La costruzione dell’opera viene completata in data 20/10 dell’anno x+2. La valutazione dei lavori è effettuata in base al criterio dello stato di avanzamento dei lavori applicando il metodo dei costi sostenuti. Le percentuali di sostenimento dei costi sono le seguenti: anno x: 15%; anno x+1: 50%; anno x+2: 35%.
Commessa completata | Percentuale avanzamento | |||||
I esercizio | II esercizio | III esercizio | I esercizio | II esercizio | III esercizio | |
Lavori in corso su ordinazione SP | 48.000 | 208.000 | 83.250 | 243.250 | ||
Costi CE | 48.000 | 160.000 | 112.000 | 48.000 | 277.500 | 112.000 |
Ricavi CE | 555.000 | |||||
Variazione lavori in corso su ordinazione CE | 48.000 | 160.000 | 277.500 | 83.250 | 160.000 | 194.250 |
Utile (CE) | 165.000 | 32.250 | 117.500 | 82.250 |
Il criterio della percentuale di completamento permette di raggiungere in modo corretto l’obiettivo della contabilizzazione per competenza economica dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale. Il criterio della percentuale di completamento prevede, infatti, il riconoscimento del risultato della commessa con l’avanzamento dei lavori.
Nello scegliere il criterio da applicare l’OIC 23 suggerisce le seguenti regole:
Il criterio di valutazione deve essere applicato in modo coerente; costante per gruppi omogenei di commesse, come ad esempio per tipologie di beni o di servizi o in base alla durata della commessa. Può essere modificato, secondo il criterio generale previsto dall’art.2423-bis, ovvero solamente in casi eccezionali. In questi casi deve esserne data giusta informativa in Nota integrativa indicando: le ragioni del cambiamento e gli effetti sull’utile dell’esercizio e sulla situazione patrimoniale e finanziaria che ne derivano. Stesse informazioni vanno fornite in Nota integrativa nel caso in cui viene modificata, da un esercizio all’altro la metodologia utilizzata per stimare lo stato di avanzamento dei lavori per la stessa tipologia di commesse.
[1] Nel precedente contributo, sempre dello stesso autore, Peta M. “Bilancio 2021: la revisione contabile delle rimanenze, l'inventario fisico e lo scetticismo professionale” in Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 27 aprile 2022, Rimanenze di magazzino: criteri di valutazione e "scetticismo" del revisore - FISCOeTASSE.com
[2] Cfr. par. 6, OIC 23, “Per lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale si intende un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi. Per durata si intende il tempo che intercorre tra la data d’inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto.