Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 marzo pubblicato in GU n 98 del 28 aprile 2022 vengono dettate disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della ottimizzazione dei processi della logista in ambito urbano.
L'incentivo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che acquistano:
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Il decreto stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:
a) conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;
c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili.
Le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita devono soddisfare inoltre seguenti ulteriori requisiti:
I requisiti devono essere ricavabili dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta:
L'istanza firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere indicazioni su:
a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;
b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.
e deve essere corredata da:
a) attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;
b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazione che attestano anche i requisiti soggettivi e specificano di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa
c) documentazione tecnica dei veicoli attestante la sussistenza dei requisiti richiesti
L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto,
L'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regolamento (UE) n. 717/2014 e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.
Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.
Il Ministero, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la correttezza dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.
Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.