Speciale Pubblicato il 28/04/2022

Tempo di lettura: 8 minuti

Composizione negoziata: i presupposti e l'attività degli organi di controllo

di Dott.ssa Monica Peta

La composizione negoziata, il ruolo e la responsabilità dell’organo di controllo ed il (nuovo) rinvio del Codice della Crisi: più tempo per gli adeguati assetti.



Il Decreto PNRR 2 ha rinviato di circa due mesi (dal 16 maggio al 15 luglio 2022) l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Invero, questo ulteriore slittamento, peraltro non inaspettato,  potrebbe essere utilizzato dalle imprese per intensificare (ed in taluni casi avviare) l’attività di rafforzamento delle funzioni amministrative e di controllo

È noto che, lo scorso 17 marzo l’Esecutivo ha approvato lo schema di decreto che specifica la definizione di assetti organizzativi delle imprese codificando i segnali di allarme, da aggiornarsi con cadenza triennale, per prevenire la crisi d’impresa (di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 14/2019) [1]

Detta codifica si riferisce a:

Nel vigore del nuovo Codice, tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo-contabile, con la finalità ultima di intercettare in anticipo la crisi. Una sorta di set diagnostico (o cruscotto di attrezzi) di cui tutte le imprese proporzionalmente alle proprie dimensioni dovranno dotarsi per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan

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Più doveri per l’organo di controllo declinati dal D.L. 118/2021[2]

L’ articolo 2 del D.L 118/2021[3] riporta la definizione dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata facendo appello a due nozioni fondamentali:

A partire da qui, i doveri dell’organo di controllo  afferiscono a differenti livelli di intervento, ciascuno dei quali collegato a fasi temporalmente distinte:

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La prevenzione e l’emersione tempestiva della crisi: gli adeguati assetti organizzativi

Tra le condizioni di accesso alla composizione negoziata il legislatore ha previsto la c.d. pre-crisi, quale situazione di squilibrio, o twilight zone, temporalmente antecedente alla crisi dell’impresa in cui risultino ancora praticabili prospettive di risanamento. 

In quest’ottica, l’istituzione di: 

A bene vedere,  la segnalazione di cui all’art. 15 del Decreto 118/2021 non rappresenta proprio una novità, in quanto deve ascriversi nell’ambito dei tradizionali compiti incombenti sull’organo di controllo, venendosi a collocare nella funzione di vigilanza in forza del combinato disposto dell’art. 2086, secondo comma, c.c. e dell’art. 2403 c.c. 

Ne consegue che, la vigilanza sull’adeguatezza degli assetti demandata all’organo di controllo sarà necessariamente rivolta a verificare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità.  

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Quando un assetto organizzativo, amministrativo, contabile può considerarsi idoneo

Sull’ adeguatezza dell’assetto, sono note e diverse le preoccupazioni definitorie ed applicative.  Agli effetti pratici, è bene ricordare che l’idoneità dell’ assetto  deve essere valutato:

Di conseguenza, l’organo di controllo deve:

L’adozione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati, svolgendo una funzione preventiva, come stabilisce l’art. 2086, secondo comma, c.c., e altresì ribadito dal nuovo codice della crisi, in situazioni di fisiologica stabilità economica dovrebbe scongiurare l’emersione di situazioni tanto pericolose da richiedere l’ulteriore attivazione dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 15, D-L. n. 118/2021. 

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Conclusioni

In tale contesto, l’art. 15 del Decreto 118/2021, disciplinando la tempestiva segnalazione dell’organo di controllo dispiega:

Il nuovo slittamento al 15 luglio, dell’entrata in vigore del nuovo codice, a parere di chi scrive, può leggersi come un’opportunità per le imprese ad attivarsi per ridurre il rischio di non conformità alla norma degli adeguati assetti.

Note

NOTE

[1] Cfr. Peta M., “Adeguati assetti e continuità aziendale rafforzati nel novellato codice della Crisi d'impresa: la responsabilità dell'Organo di controllo” in Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 25 marzo 2022. Crisi d'impresa: gli adeguati assetti per la tempestiva rilevazione - FISCOeTASSE.com


[2] Cfr. Art. 15 D.L. 118/2021 “l’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1”


[3] Cfr. Art. 2, comma 1 D.L. 118/2021- Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: “L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono probabile la  crisi  o l'insolvenza,  può  chiedere  al  segretario generale  della  camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la  sede  legale dell'impresa la nomina di  un  esperto  indipendente  quando  risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”

[4] Cfr. Peta, M. “I verbali del Collegio sindacale delle società non quotate: adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile” su Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 2 agosto 2021. https://www.larevisionelegale.it/2021/08/05/i-verbali-del-collegio-sindacale-delle-societa-non-quotate-adeguatezza-e-funzionamento-dellassetto-organizzativo-amministrativo-e-contabile



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