Per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nei bilanci delle società di capitali, dapprima il “Decreto Liquidità” e successivamente il “Decreto Milleproroghe” hanno previsto la possibilità di sospendere gli effetti delle perdite degli esercizi 2020 e 2021, non applicando gli specifici articoli del codice civile e rimandando la gestione delle stesse alla quinta annualità successiva.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 90 del 28 marzo 2022 Perdite d’esercizio 2020 e 2021 disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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La società per azioni è obbligata, per il tramite dell’organo amministrativo, del consiglio di gestione, del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, alla convocazione dell’assemblea soci nei casi in cui, successivamente all’approvazione del bilancio, il capitale sociale risultasse diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite d’esercizio.
L’organo amministrativo dovrà sottoporre all’assemblea dei soci una relazione sulla situazione patrimoniale della società munita delle osservazioni:
Nell’assemblea gli amministratori dovranno anche informare i soci su eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la predisposizione della relazione.
Nel caso il bilancio evidenzi una perdita di esercizio, se entro l’esercizio successivo essa non risulta diminuita a meno di un 1/3 l’assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio deve ridurre proporzionalmente il capitale in relazione alle perdite accertate.
Nel caso di inerzia dell’assemblea, sono gli stessi amministratori/sindaci che devono richiedere al tribunale di disporre la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio d’esercizio.
Qualora, invece, a causa della perdita di oltre 1/3 del capitale, quest’ultimo viene ridotto al disotto del minimo legale previsto per le società per azioni, l’organo amministrativo dovrà convocare l’assemblea per deliberare:
la riduzione del capitale |
il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore rispetto al limite legale |
In alternativa dovrà essere disposta la trasformazione della società (presumibilmente in società a responsabilità limitata).
Anche per le società a responsabilità limitata vige una disciplina analoga nel caso di perdite d’esercizio che impattano negativamente sul capitale sociale. Viene infatti previsto che qualora il capitale sociale risulti diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo dovrà provvedere tempestivamente alla convocazione dell’assemblea soci per gli opportuni provvedimenti.
Anche per le Srl l’organo amministrativo dovrà predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società, da sottoporre all’assemblea soci.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, deve essere convocata l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. In alternativa, l’organo amministrativo – o l’eventuale soggetto deputato al controllo della società – potrà chiedere al tribunale di disporre la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Inoltre, qualora per la perdita di oltre 1/3 il capitale si riduce al disotto del minimo stabilito per legge, l’organo amministrativo deve convocare tempestivamente la società per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo previsto per legge.
In tale sede si potrà anche procedere con la trasformazione della società (presumibilmente in società di persone).
La riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale – sia per le Spa che per le Srl – può comportare una causa di scioglimento anticipato della società.
In merito a quanto sopra evidenziato, l’art. 6 del “Decreto Liquidità” ha introdotto la facoltà di deroga, per il periodo dal 09/04/2020 al 31/12/2020, all’applicazione dei seguenti articoli del Codice Civile relativi alle perdite d’esercizio:
Successivamente l’art. 1, comma 266 della “Legge di bilancio 2021” ha sostituito integralmente i contenuti dell’articolo suddetto, stabilendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020:
Con la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” è stata poi prevista la possibilità di applicare il regime di sterilizzazione delle perdite relativo alle società di capitali anche per quelle generatesi nel corso dell’annualità 2021 (estendendo dunque le previsioni dell’art. 6 del “Decreto liquidità”).
Tabella 1 – articoli del Codice Civile interessati dalla normativa sulle perdite d’esercizio
ARTICOLO | DISPOSIZIONE |
Art. 2446, commi 2 e 3 | Riduzione del capitale per perdite |
Art. 2447 | Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale |
Art. 2482-bis | Riduzione del capitale per perdite |
Art. 2482-ter | Riduzione del capitale al di sotto del limite legale |
Art. 2484, comma 1, n. 4 | Scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale |
Art. 2545-duodecies | Scioglimento della società cooperativa |
Come evidenziato sopra, le perdite d’esercizio relative agli esercizi 2020 e 2021 possono essere sospese: questo, nello specifico, fino al quinto anno successivo a quello in cui risultano maturate, posticipando pertanto gli adempimenti previsti, rispettivamente, all’assemblea che approva il bilancio al 31.12.2025 e al 31.12.2026.
Dal punto di vista operativo sono sorti immediatamente alcuni dubbi relativamente alla modalità di gestione delle perdite per alcune particolari tipologie di situazioni, quali ad esempio le perdite:
Relativamente alle perdite 2019 e 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la disciplina agevolativa si applica esclusivamente alle perdite maturate nel 2020, escludendo così le perdite “accertate” nel 2020 ma maturate nell’esercizio/esercizi precedenti.
La problematica relativa alla contaminazione delle perdite viene anche ad applicarsi per l’annualità 2021, in quanto nei bilanci sussistono già le perdite sospese relative all’annualità 2020, alle quali si potrebbero aggiungere quelle oggetto di sospensione per l’annualità 2021. In tal senso, si è occupato recentemente dell’argomento il Comitato Triveneto dei Notai con la Massima T.A.13, nella quale viene anzitutto specificato come le
perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 sono sottoposte al regime c.d. di sterilizzazione fino all’approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2025. |
Pertanto, dunque:
In relazione a quanto sopra evidenziato, quindi, le perdite sospese vanno sterilizzate separatamente per gli esercizi 2020 e 2021, ma la loro cumulabilità risulta importante al fine di poter rilevare potenziali situazioni – ad esempio, di riduzione del capitale al di sotto del limite legale – in uno degli esercizi successivi a quelli oggetto di sospensione.
esempi di applicazione della normativa sulla sospensione delle perdite d’esercizio
Alfa s.r.l. ha un capitale sociale di 10.000 euro e riserve per euro 5.000. Nell’esercizio 2019 ha maturato una perdita d’esercizio pari ad euro 13.000. Nell’esercizio 2020 ha maturato una perdita d’esercizio pari ad euro 10.000. Può Alfa s.r.l. applicare la disciplina agevolata anche per le perdite d’esercizio 2019? |
Nel caso specifico, Alfa s.r.l. rientrava già nella disciplina applicabile all’articolo 2482-ter del Codice Civile in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale: pertanto non può applicare la normativa agevolata di sospensione alle perdite generate nell’esercizio 2019 per le quali vi era già obbligatorietà di un intervento da parte dell’assemblea soci. |
Alfa s.r.l. ha un capitale sociale di euro 10.000 e riserve per euro 5.000, nell’esercizio 2019 rileva una perdita di esercizio di euro 2.000, rinviata a nuovo. Negli esercizi 2020 e 2021 matura rispettivamente una perdita di euro 10.000 e una perdita di euro 5.000. Può Alfa s.r.l. applicare la sospensione dell’art. 2482 ter del Codice Civile per perdita del capitale al di sotto del minimo legale? |
Nel caso specifico Alfa s.r.l, può applicare la sospensione degli effetti delle perdite d’esercizio rinviandole di cinque annualità. Infatti, la perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale avviene per il combinarsi delle perdite 2019, 2020 e 2021. In tale caso specifico l’intervento dell’assemblea soci viene posticipato all’approvazione del bilancio al 31.12.2025 |