Le rimanenze di magazzino rappresentano i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.
Tale definizione è contenuta nel principio contabile OIC 13[1] che individua le principali tipologie che confluiscono nelle corrispondenti voci di bilancio:
Una delle problematiche più analizzate nella predisposizione del bilancio d’esercizio, e quindi anche per il bilancio 2021 è la valutazione delle rimanenze[2].
L'articolo continua dopo la pubblicità
L’art. 2426 c.c. – Criteri di valutazione, prevede che “le rimanenze (in generale) sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, tenendo conto di quanto indicato al n. 1, ovvero dell’eventuale minore valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato”.
L’OIC 13 precisa altresì che il costo di acquisto comprende:
Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti , cd. costi generali di produzione, sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Con gli stessi criteri possono essere aggiunti (nei casi e con le condizioni previsti nel paragrafo 39 del principio contabile OIC 13) gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi e si escludono i costi di distribuzione ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 9 del codice civile.
Gli oneri tipicamente identificabili come componenti del costo di produzione possono riassumersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come segue:
Con riferimento a quest’ultimi, fatte salve le caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola società, i parametri di ripartizione utilizzabili ai fini dell’attribuzione dei costi generali comuni sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
In alcuni casi può essere appropriato utilizzare percentuali di assorbimento per reparto o gruppi di reparti.
Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio). Ai fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, occorrerà tenere conto, tra l’altro, del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino.
Ai fini dell’esatta valutazione delle rimanenze quale voce di bilancio, la scelta del valore deve ricadere ai sensi dell’articolo 2426 c.c., sul valore di realizzo desumibile dall’andamento se risulta minore rispetto al costo di acquisto o produzione.
Un esempio di applicazione del principio del “minor valore tra costo e mercato”
| A | B | C | D |
Costo storico | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Prezzo vendita | 1200 | 1030 | 1000 | 900 |
Valore netto di realizzo | 1100 | 930 | 900 | 800 |
Valutazione del prodotto finito in magazzino “Z” |
1000 |
930 |
900 |
800 |
Stato Patrimoniale
L’articolo 2424 del codice civile prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Conto economico
L’art. 2425 codice civile prevede la classificazione nelle seguenti voci di conto economico:
Le relative componenti negative o positive di conto economico si riflettono, a seconda della natura della rimanenza cui si riferiscono, nelle voci A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” e B11 “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”.
I contributi in conto esercizio ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, in linea con quanto espressamente previsto dall’articolo 2425 c.c. . I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti.
Sotto il profilo dell’attività di revisione, le rimanenze di magazzino rappresentano una delle aree di bilancio a più alto rischio intrinseco.
In particolare, la revisione delle rimanenze di magazzino oltre a basarsi sulla tecnica del campionamento in relazione al calcolo della significatività preventivamente definita, ha diversi collegamenti con la revisione dei processi aziendali del ciclo degli acquisti alle vendite, all’interno dei quali deve essere verificata la completezza, l’esistenza e l’accuratezza delle registrazioni delle entrate e delle uscite di magazzino.
L’acquisizione di elementi probativi rappresenta la prerogativa affinché ci siano valide e comprovate giustificazioni sulle quali si basa poi il giudizio professionale di revisione sul bilancio d’esercizio. Il medesimo controllo di qualità stabilito dal D.lgs. n. 39/2010, basato sui principi di revisione internazionale ISA 200 e 220, e ISCQ1, è strettamente collegato alla metodologia applicata per acquisire gli elementi probativi o audit evidences necessari a condurre al giudizio della relazione di revisione.
A tal fine è necessario che vi sia chiarezza chiare nelle procedure di revisione affinché gli elementi probativi possano essere classificati attraverso una metodologia pertinente e logica. Tali procedure afferiscono a:
In ogni caso, il revisore deve sempre adottare un atteggiamento di scetticismo professionale[5], ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n.39 del 2010, comma 2, che integri un approccio dubitativo ed il costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta ad errore o frode.
[1] Per completezza si veda l’OIC 23 che contempla l’altra categoria riferibile alle rimanenze a fine esercizio, di lavori, opere e servizi in esecuzione
[2] Per talune categorie, come i lavori in corso di esecuzione, definite nell’ OIC 23, si pone la questione della divergenza tra l’adozione del criterio civilistico e l’osservanza della norma fiscale.
[3] Cfr par. 25, OIC 13: I costi generali di produzione includono tutti i costi di produzione comuni necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali. Rientrano nei costi generali di produzione i costi di produzione non direttamente imputabili ai prodotti.
[4] Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino sono rilevate a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all’attivo. I ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finali di magazzino, nei limiti del costo originariamente sostenuto
[5] Dello scetticismo professionale si occupa anche il principio di revisione internazionale Isa 200 che al punto 15 punti da A18 a A22.