La presenza di motorini nelle parti comuni può costituire una delle innumerevoli fonti di discussione tra condòmini
Naturalmente il condòmino, in linea generale, può sfruttare gli spazi comuni per parcheggiare il proprio mezzo a due ruote ma tale facoltà può essere ostacolata da precise prescrizioni del regolamento di condominio. Vediamo i casi piu comuni e cosa prevede la legge in merito.
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Spesso è presente nel regolamento di condominio una clausola che vieta di parcheggiare e/o lavare le moto (o le auto) nel cortile o in altri spazi comuni.
Tali disposizioni, in modo evidente, limitano il diritto di godimento dei condomini sulla cosa comune escludendo che di essa si possa fare un certo uso perché, evidentemente, non ritenuto confacente agli interessi dei condomini.
In ogni caso configura un vincolo alla proprietà comune anche la clausola che impone ai condomini di lasciare sgombro il cortile comune, indipendentemente dal fatto che ai proprietari dei magazzini e degli uffici al pianterreno sia riconosciuta la facoltà di transitarvi con carri e autocarri (Cass. civ., sez. II, 26/03/2019, n. 8684).
Si noti che è vietato parcheggiare la moto nel cortile anche se una clausola vieta di occupare stabilmente le parti comuni con costruzioni ed oggetti di qualsiasi tipo.
Di conseguenza anche tale ultima disposizione del regolamento è una norma che fa nascere un vero e proprio diritto soggettivo in capo a tutti i condomini, e che, in quanto tale, può essere modificata solo con il consenso unanime di questi ultimi.
Pertanto, l’eventuale tolleranza nei confronti di uno o più condomini che continuano a posteggiare le loro moto in spazi comuni in cui, per espressa previsione di una norma di natura contrattuale, non è possibile parcheggiare, non garantisce ai trasgressori il diritto di continuare a violare il regolamento che può essere sempre fatto rispettare, in qualsiasi momento.
Naturalmente il regolamento di condominio può prevedere delle sanzioni pecuniarie nei limiti dell'art.70 disp. att. c.c., per infrazioni a norme regolamentari riferite alle modalità di parcheggio, e cioè :
Tuttavia se a contestare il parcheggio abusivo della moto e poi ad irrogare la sanzione al colpevole condomino è materialmente l’amministratore, l’irrogazione della “pena” è decisa dall’assemblea condominiale con il voto favorevole di almeno la metà del valore dell’edificio e la maggioranza degli intervenuti.
Si deve tenere conto, però, che la possibilità di irrogare una sanzione sulla scorta della sua previsione in una delibera potrebbe sussistere solo se vi è un’esplicita previsione, a monte, nel regolamento; in difetto, né l’amministratore - che non potrebbe essere autorizzato dall’assemblea, volta per volta, ad irrogarla - né l’assemblea – che non potrebbe irrogarla direttamente (in vece dell’amministratore) - potrebbero avere tale titolarità.
Accade spesso che i motoveicoli dei condomini vengano abbandonati in uno spazio non abilitato alla sosta, come nel caso in cui un mezzo venga parcheggiato davanti al portone o nell’androne, innanzi alla serranda di un garage o anche in un'area destinata alla manovra o perfino in modo tale da impedire ad altro mezzo di parcheggiare in uno spazio adibito alla sosta.
In tale ipotesi, l'assemblea NON può deliberare di rimuovere il mezzo di trasporto con l'intervento del carro attrezzi ponendo le spese a carico del proprietario, ove conosciuto.
Del resto non è consentito neppure introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, in quanto ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che non consentono al privato - se non eccezionalmente - il diritto di autotutela.
Di conseguenza, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l'eccezionale autorizzazione di cui all'art.70 disp. att. c.c., preveda, per le infrazioni dei condomini (parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (rimozione dell'autovettura).
L'amministratore, pertanto, dovrà invitare l'interessato a rimuovere spontaneamente l'autoveicolo o mezzo analogo abbandonato in sosta, quindi applicare le eventuali sanzioni previste nel regolamento e, solo in caso di mancato raggiungimento di risultato positivo, previa autorizzazione assembleare, rivolgersi al magistrato chiedendo, in via di urgenza, l'emissione di un ordine di rimozione del mezzo e di tutela del possesso ai sensi dell'art.1168 c.c.
A maggior ragione deve essere negata al singolo condomino qualsivoglia autotutela in questo senso e che sia al di fuori di un'azione giudiziaria.
In ogni caso la rimozione è possibile solo con l’intervento della polizia municipale quando il portico, pur essendo di proprietà condominiale, sia gravato da una servitù di pubblico passaggio, il cui uso deve essere esclusivamente regolato dall’amministrazione pubblica.