Il nuovo art. 3 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (Ccii), previsto dallo schema di decreto-legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo, definisce in maniera più puntuale gli obblighi che ogni imprenditore (individuale o collettivo) deve assolvere in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
Il terzo comma specifica che, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure per gli imprenditori individuali e gli adeguati assetti (ex art. 2086 c.c.) devono consentire di:
Il nuovo art. 3, oltre a specificare puntualmente quali siano i segnali di allarme, ricorda come gli squilibri da rilevare debbano essere sempre letti non solo in termini assoluti ma anche, e soprattutto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’impresa ed all’attività imprenditoriale svolta.
Viene quindi rimarcata la necessità di saper leggere e contestualizzare i numeri, al fine di tenere conto anche di aspetti più qualitativi che consentano di ridurre il rischio di non cogliere per tempo i segnali di difficoltà o, al contrario, di rilevare un rischio quando non effettivamente presente (cd. falsi positivi).
In questa direzione appare utile per l’impresa affiancare alla propria attività di controllo quella di benchmarking e di posizionamento, ossia il confronto tra la propria dinamica patrimoniale ed economico-finanziaria e quella di settore ovvero verso altri specifici competitor.
Tale attività aggiunge certamente valore per l’imprenditore, andando oltre i meri obblighi normativi di controllo e gettando le basi per una efficace pianificazione forward looking, preferibilmente anche oltre i 12 mesi indicati come vincolo dal Ccii per la verifica dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici.
In questa direzione anche gli stessi indici di allerta, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) avevano resi noti nel documento rilasciato nell’ottobre 2019, mai approvato dal Mise, e ora definitivamente soppressi dallo schema di dlgs approvato, potrebbero continuare a rivestire una utilità di controllo per l’impresa.
Se da una parte è vero che perdono ogni obbligo di rispetto da parte dell’imprenditore e da parte degli organi di controllo, dall’altro rimangono il frutto di un lavoro che ha rilevato KPI che – per specifico settore di appartenenza – sono risultati statisticamente significativi nell’evidenziare segnali di potenziale squilibrio finanziario.
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