La relazione dei sindaci e dei revisori 2022 deve integrare più specificità a seguito:
Avendo riguardo a dette specificità, il CNDCEC ha pubblicato il 31 marzo 2022, il documento di aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2021.
I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c., sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
In particolare, si distinguono due documenti:
Invero, la relazione del collegio sindacale all’assemblea, ai sensi del già richiamato articolo 2429, comma 2, cod. civ., non vede sostanziali novità rispetto a quella dello scorso anno.
Si tratta semplicemente di una rielaborazione, rivista e approfondita, alla luce delle recenti novità normative. Le novità riguardano l’informativa che i sindaci sono tenuti a fornire sul fatto che sia stata effettuata o meno la segnalazione all’organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 D.L. 118/2021 e la comunicazione ai soci dell’eventuale revoca della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente.
La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti conserva la struttura delle precedenti relazioni e, come nel passato, si continua a privilegiare la redazione di tipo unitario – in luogo di due relazioni separate – in quanto può esprimere più adeguatamente, oltre che in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza sia in termini di revisione legale al bilancio.
Ti consigliamo l'e-book Bilanci 2021 Guida pratica per società revisori sindaci
L'articolo continua dopo la pubblicità
Le criticità alle quali sindaci e revisori per la relazione 2022 devono prestare particolare attenzione con riguardo l’informativa resa dagli amministratori, si riferiscono a:
Ti potrebbe interessare l'Offerta Formativa 2022 per Revisori legali: Corsi Accreditati dal MEF e dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti
In merito alla composizione negoziata il collegio sindacale nel corso dell’esercizio ed anche nei primi mesi del 2022, potrebbe aver segnalato all’organo amministrativo e/o gestorio l’eventualità di doversi avvalere del nuovo istituto.
In tal caso, i sindaci sono tenuti a dare evidenza nella relazione della risposta dell’organo amministrativo sia nel caso di risposta adeguata che inadeguata. In quest’ultimo caso il sindaco dovrà evidenziare altresì gli eventuali strumenti di replica attivati.
Si ricorda che, il sindaco ha un ruolo centrale nella composizione negoziata. Da un lato gli viene richiesto di segnalare al CdA i presupposti per il ricorso all’istituto e dall’altro, in caso di inadempienza, incorre nel rischio di specifiche responsabilità[8]
Riguardo l’obbligo di segnalazione, si riporta che l’articolo 15 del DL n. 118/2021 chiama in causa l’organo di controllo, quale organo endosocietario:
La previsione interessa il collegio sindacale (o il sindaco unico) al quale sono imposte tre specifiche prescrizioni:
In considerazione di quanto detto fin qui, gli schemi ed i modelli di revisione aggiornati dal CNDCEC e pubblicati il 31 marzo 2022 in ordine al paragrafo delle osservazione e proposte per l’approvazione del bilancio prevedono:
Mentre nei primi due casi, l’incaricato a redigere la relazione invita i soci a considerare i (possibili) effetti delle osservazioni e del giudizio, nell’ultimo caso – impossibilità di esprimere un giudizio - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nello svolgimento delle attività di revisione, inviterà i soci a non approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori.
[1] Tema trattato dallo stesso autore in “Crisi Russia-Ucraina: la revisione dei bilanci 2021 alla luce del conflitto” su Fisco e Tasse , 23/03/2022 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14695-crisi-russia-ucraina-la-revisione-dei-bilanci-2021-alla-luce-del-conflitto.html
[2] Si veda al riguardo dello stesso autore “Sterilizzazione perdite 2021: l'impatto sui bilanci” Fisco e Tasse, Speciale 15/03/22 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14685-sterilizzazione-perdite-2021-limpatto-sui-bilanci.html
[3] Il presente principio di revisione tratta delle comunicazioni ulteriori che il revisore inserisce nella relazione di revisione qualora egli consideri necessario: a) richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori; ovvero b) richiamare l’attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.
[4] Cfr Documento CNDCEC “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato alla revisione legale”, 31/03/2022
[5] Per un approfondimento si veda dello stesso autore “Continuità aziendale: la responsabilità del revisore”, Fisco e Tasse, 14/03/2022 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14674-continuita-aziendale-la-responsabilita-del-revisore.html
[7] Tema trattato dallo stesso autore in “Collegio sindacale e test per la ragionevolezza del piano di risanamento” su Fisco e Tasse, 06/10/2021 https://www.fiscoetasse.com/index.php/approfondimenti/14346-collegio-sindacale-e-test-per-la-ragionevolezza-del-piano-di-risanamento.html
[8] È quanto prevede l’art. 15 del dl 118, il cosiddetto decreto-legge sulla crisi di impresa, definitivamente convertito con legge 147 del 21 ottobre scorso.
[9] L’art. 15 dl 118/2021 non trova applicazione nelle S.r.l. con revisore o prive di organo di controllo o revisione, nonché società personali
[10] Per approfondimenti si vedano gli esempi nel Documento del CNDCEC “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato alla revisione legale”, 31/03/2022