Speciale Pubblicato il 28/03/2022

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Compensazione attività e passività tributarie: l'OIC 25

di Dott.ssa Monica Peta

La compensazione di attività e passività tributarie: il documento interpretativo dell'OIC colma il vuoto dell'informativa in nota integrativa



L’OIC nella bozza degli emendamenti ai principi contabili nazionali di marzo 2022[1]documento interpretativo n. 10, aggiunge all’ OIC 25[2] - “Imposte sul reddito”, un nuovo paragrafo che integra l’informativa della nota integrativa relativamente alla compensazione di attività e passività tributarie che (in allineamento con la legislazione fiscale) permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari mediante un’unica operazione di pagamento. 

In particolare, il suddetto principio ai fini della classificazione in bilancio dell’operazione di compensazione, disciplina espressamente le due ipotesi alle quali è subordinata la compensazione dei crediti e dei debiti tributari, ossia:

  1. deve esistere un diritto legale a compensare fiscalmente gli importi rilevati;
  2. il regolamento dei debiti e crediti tributari deve avvenire sulla base di un unico pagamento (compensazione a mezzo F24);

In più, a presidio del principio generale della chiarezza e del divieto di compensazione delle partite[3] non è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell’attivo e del passivo cui sono correlate.

Invero, la compensazione disciplinata dall’OIC 25 è un’ipotesi limitata nel quadro più generale del divieto alla compensazione di partite (previsto nel nostro ordinamento ex art. 2423- ter, sesto comma, c.c.[4]) che consente al redattore del bilancio di esporre le voci dell’attivo e del passivo per il loro saldo. 

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La corretta esposizione dei crediti e dei debiti tributari: OIC 25, OIC 15, OIC 19

Ai fini della corretta esposizione delle imposte sul reddito ed i relativi crediti e debiti è necessario leggere contemporaneamente i principi contabili: OIC 25, OIC 15[5] ed OIC 19[6], nonché il principio OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”.

Per essere pratici si ricorda che, il nostro sistema tributario prevede che il contribuente durante l’anno corrisponda all’erario gli acconti d’imposta al fine di ravvicinare il momento in cui si verifica il presupposto d’imposta che determina il sorgere dell’obbligazione tributaria, con il momento in cui viene effettivamente versata l’imposta dovuta IRES e/o IRAP, Durante l’anno verranno perciò movimentati dei conti che possono essere ricompresi nella categoria crediti tributari, mentre il debito effettivo dell’anno d’imposta, liquidato in occasione della redazione del bilancio di esercizio, sarà esposto fra i debiti tributari. Qui di seguito si riportano le scritture contabili di un’ipotesi esemplificativa di:

a) versamento degli acconti di imposta:

Erario c/acconto IRES/IRAP (C.II 4 BIS SP)aBanca c/c400

b)rilevazione contabile delle imposte correnti

IRES (22 CE)aDebiti tributari IRES (D.12 SP)500

c)versamento del saldo dovuto al netto degli acconti

Debiti tributari IRES/IRAP (D.12 SP)adiversi
Erario c/acconto IRES/IRAP (C II 4 bis SP)
Banca c/c



400

100

500

Completate tutte le registrazioni contabili necessarie per redigere correttamente il bilancio, ci si troverà perciò con più conti riferibili alla medesima obbligazione tributaria. Il saldo Ires/Irap effettivo da versare per l’esercizio non coinciderà con il dato riportato nel passivo a titolo di debito, in quanto la società dovrà effettivamente versare all’Erario soltanto l’importo determinato come differenza fra debito liquidato e acconti versati durante l’esercizio. Può altresì accadere che il saldo finale sia a credito e quindi la società si potrebbe trovare nella situazione di non dover versare alcunché per chiudere l’obbligazione tributaria sorta nell’esercizio. Inoltre, qualora siano stati percepiti, nel corso dell’anno, interessi attivi bancari, maturerà un ulteriore credito IRES dovuto alla ritenuta a titolo di acconto del 27% trattenuta e quindi versata dalla Banca all’Erario in occasione della liquidazione degli interessi attivi di c/c.

Il principio contabile OIC 25 afferma altresì chei debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, che siano legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti tributari alla voce C.II.4 bis) dell’attivo di stato patrimoniale”. 

Di conseguenza, non si dovrà effettuare alcuna compensazione se il credito è richiesto a rimborso.

Dall’altra parte, il principio contabile OIC 19, trattando i debiti, afferma chei debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso

L’informativa in Nota Integrativa: uno schema esemplificativo

Seppure il processo di compensazione e di rilevazione contabile sia ben dichiarato e descritto, l’OIC 25 non fa menzione riguardo l’informativa da indicare in nota integrativa. Sotto tale profilo il documento interpretativo n. 10 in commento, ha colmato il vuoto integrando l’informativa[7] e prevedendo che la società deve dare una chiara descrizione degli importi lordi

 Di conseguenza, si può immaginare un nuovo prospetto, accanto a quelli già previsti per le imposte correnti e differite come di seguito rappresentato:

A) Crediti tributari compensatiAmmontare
Acconti IRES200
Acconti IRAP200
B) Debiti tributari compensati
Debiti IRES250
Debito IRAP250

A parere di chi scrive, la “mancanza” dell’informativa suddetta, non implica conseguenze ed effetti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423 c.c., tuttavia tale integrazione si ritiene dovuta in quanto rispecchia l’esposizione nello stato patrimoniale dell’effettiva posizione tributaria per ciascuna imposta.

Note

[1] Si è conclusa la consultazione il 18 marzo, pertanto siamo in attesa della versione definitiva.

[2] Il principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (IRAP), nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

[3] Cfr.  articoli 2423, comma 2, e 2423-ter codice civile 

[4] Cfr. art. 2423 – Redazione del Bilancio- sancisce il principio di i. chiarezza “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”; ii. rappresentazione veritiera e correttaSe le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”

[5] OIC 15 – I Crediti

[6] OIC 19 - I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti

[7] Cfr. Ex art. 2423.ter, comma 6, c.c.



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