Il regime agevolato per i titolari di pensioni estere che si trasferiscono in Italia si amplia con la conversione in legge del decreto Sostegni ter n. 4 2022, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale.
In particolare vengono ricompresi nelle zone che danno diritto all'agevolazione i Comuni interessati dal sisma del 2009 ( vedi elenco nell'ultimo paragrafo).
Vediamo di seguito un breve riepilogo della disciplina e la novità del Decreto Sostegni ter convertito in legge, più in dettaglio.
Ti puo interessare la sintesi delle principali misure del Sostegni ter con il testo del decreto approvato.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per approfondire le novità della conversione in legge del Sostegni Ter scarica:
Ti potrebbero interessare anche
Se non trovi la tua risposta vai al Forum: Lavoro all'Estero - Rubrica per i lavoratori espatriati oppure utilizza il servizio personalizzato del nostro esperto: Servizio Quesiti online
La legge di Bilancio 2019 ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’articolo 24-ter che prevede una imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscano la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno .
Si tratta di un regime agevolato che consente ai contribuenti di optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi fino ad un massimo di dieci periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione. La finalità della norma è quella di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni:
La residenza deve essere stabilita in un Comune con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti nel territorio delle regioni citate oppure in uin uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,
Leggi anche Pensioni estere la tassazione in Italia , sulla disciplina generale
Le modalità applicativa di tale opzione sono state disciplinate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 .
In merito la Circolare del 17 luglio 2020 n. 21 ha fornito ulteriori chiarimenti, specificando ad esempio che possono essere beneficiari del regime sia i cittadini italiani che rientrano in Italia dopo periodi di residenza all'estero che cittadini stranieri.
Altre specificazioni sono giunte con le risposte a interpello:
Nel recentissimo interpello n. 150 del 25 marzo invece l'agenzia da un intepretazione piu restrittiva affermando che " le prestazioni derivanti da una adesione al fondo integrativo (complementare allo "statutory social security"), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, e non al raggiungimento di una certa età , non sono qualificabili come trattamento pensionistico. Pertanto, non sono riconducibili nell'ambito applicativo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e l'accesso al regime è precluso".
La nuova formulazione dell'articolo prevede l' estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti anche in caso di trasferimento della residenza " in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti ».
l decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 ha individuato i seguenti Comuni interessati dagli eventi sismici:
Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto nuovi Comuni: