Il 17 marzo 2022 è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva (Ue) 2019/1023 c.d. “direttiva Insolvency”.
Tra le principali novità, si evince il rafforzamento di due nozioni, sostanzialmente prerogativa essenziale dell’istituto della Composizione negoziata della crisi ex D.L 118/2021:
Nel nuovo decreto, la composizione negoziata sostituisce ed assurge essa stessa a misure di allerta nell’ambito di un nuovo Titolo II della parte prima del Codice della Crisi, rubricato “Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.
Con l’integrazione dell’istituto (appena nato l’estate scorsa) nel codice della crisi, il nuovo schema legislativo sembra voler preservare la natura stragiudiziale propria dello strumento.
Sul punto, a parere di chi scrive, la scelta del legislatore fa sorgere tuttavia, qualche dubbio sulla conservazione della natura propria dell’istituto della composizione negoziata quale strumento volontario, di negoziazione.
Si ricorda che, il decreto attuativo di settembre 2021[1] ha previsto e disciplinato il funzionamento del test pratico (con la logica sottostante della verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento) quale strumento di autodiagnosi – in primis - e di controllo di tipo prospettico finalizzato ad anticipare la crisi e l’insolvenza prima della stesura del piano di risanamento.
[1] Il Decreto recepisce integralmente il “documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021
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Ricordiamo che l’articolo 3 del Codice della Crisi, nella sua forma originale ha prescritto a partire dal 2019 all’imprenditore collettivo, di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e dell’assunzione senza indugio delle iniziative idonee al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
Tuttavia, nell’impianto della norma, non era stata fatta alcuna menzione riguardo i parametri necessari alla definizione degli adeguati assetti[1].
Di conseguenza, numerosi i dubbi interpretativi nell’individuazione di una giusta definizione pratica ed attuativa.
Il vuoto normativo è stato colmato dal (ri)novellato articolo 3, che al comma 3:
Il particolare, ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, il decreto perimetra le misure e gli assetti ritenuti inidonei in presenza di:
Il perimento di ciò che ogni imprenditore sarà obbligato a fare per ritenersi in linea con la legge, nuovo comma 4 dell’art. 2086, è colmato dalla previsione di un’esatta elencazione dei segnali di allarme, che operano in modo automatico:
[1] Si veda anche Peta M., “Gli adeguati assetti societari e i flussi informativi. Il CNDCEC pubblica il documento " "Verbali del collegio sindacale di società non quotate", Fisco e Tasse, La revisione legale, 31 maggio 2021.
[2] Il nuovo schema introduce altresì l’obbligo di consultazione sindacale del datore di lavoro che accede a un quadro di ristrutturazione preventiva. Un nuovo comma inserito nel corpo dell’articolo 4 del Codice della Crisi stabilisce l’obbligo di consultazione sindacale in capo al datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti e che intenda adottare le misure previste nell’ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva. In tale contesto i soggetti sindacali sono informati delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. È qui palmare, forse più che in altre parti della riforma, la forte propensione del Legislatore ad apprestare maggiori tutele ai lavoratori nel contesto dei quadri di ristrutturazione, in linea con i principi inspiratori della Direttiva Insolvency. Inps e Agenzia delle entrate manterranno l’obbligo di monitoraggio, mediante segnalazione all’imprenditore o, ove esistente, all’organo di controllo, della situazione debitoria delle imprese quando il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali è di ammontare superiore al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 (per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati) e all’importo di euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, ovvero quando il debito relativo all’imposta sul valore aggiunto scaduto e non versato o affidato all’agente della riscossione è superiore a determinati valori.
A bene vedere il decreto che prevede lo slittamento ( ancora una volta) dell’entrata in vigore del nuovo Codice per ora conclamato a giugno 2022[1] tra le novità apportate una delle più importanti è senza dubbio da una parte l’eliminazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e dall’altra l’introduzione di una sorta di automatismo del funzionamento segnali di allerta.
Dette segnalazioni, sopra elencate, provengono sia dall’interno, con responsabilità dell’organo di controllo, che dall’esterno, creditori pubblici qualificati e banche.
Mentre il ruolo dei creditori pubblici qualificati si può dire confinato alla segnalazione del mancato pagamento spetterà, invece, agli organi interni e di controllo apprezzare e considerare la rilevanza di tale avviso.
L’allerta esterna avverte di fatto l’imprenditore per attivarsi in modo tempestivo facendo leva sulle possibili responsabilità prospettiche degli organi societari.
Ciò rafforza l’accezione della nozione di crisi "nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”[2].
In sostanza, la nozione di crisi presuppone non una visione statica, ma una visione prospettica dell’evolversi dell’attività aziendale.
L’onere degli assetti adeguati contenuto nell’art. 2086, 2^ comma, c.c. pone a carico degli amministratori l’onere di attivarsi prontamente al fine di adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale[3].
Di conseguenza, l’obbligo di attivazione in capo agli amministratori non è più riferibile solamente alla perdita del capitale sociale e quindi ad un momento in cui si sono già verificati gli effetti con un approccio backward, ma è anteriore a questo momento.
Il legislatore della riforma impone anche attraverso la nozione di continuità aziendale una visione forward looking che si concretizza attraverso l’esame prospettico dei flussi di cassa necessari per far fronte alle obbligazioni pianificate.
Del resto, lo stesso test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento utilizza questo approccio nella determinazione e calcolo del “Tempo di Risanamento”, (DtR).
[1] L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal 1° settembre 2021, è stata ulteriormente differita al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021, fatta eccezione delle norme modificative del Codice Civile già entrate in vigore il 16 marzo 2019 e delle disposizioni di cui al Titolo II, relative alle procedure di allerta e di composizione della crisi, soggette al differimento ancora maggiore al 31 dicembre 2023 al fine di poter sperimentare l’efficienza e l’efficacia della composizione negoziata della crisi, rivedere i meccanismi di allerta e allineare l’entrata in vigore dell’allerta esterna ai tempi di rinvio disposti con la modifica dell’articolo 15 dello stesso Codice disposta con il D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021.
[2] Cfr. M. Irrera e P. Riva “La convergenza tra le indicaazioni del codice della crisi e del D,.L. 118/2021: is cash still king?”, in Ristrutturazioni aziendali, 20 ottobre 2021.
[3] Vedi anche Peta M. “La Continuità aziendale e la responsabilità del sindaco revisore: gli elementi probativi e le incertezze significative. Esempi redatti con l'utilizzo del software Revisal” Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 14 marzo 2022