Con la circolare n. 6 del 18 marzo 2022 il Ministero del lavoro interviene nuovamente per chiarire le recenti i, complesse innovazioni in materia di cassa integrazione apportate con la legge di bilancio 2022 e le norme del Decreto sostegni ter n. 4 2022 ( tra l'altro in corso di conversione in legge, con possibili ulteriori novità in arrivo)
La prima puntualizzazione importante riguarda la decorrenza delle norme del Sostegni ter che sono in vigore dal 27 gennaio 2022.
Da quella data sono quindi operative le novità, alcune approfondite nei paragrafi seguenti, riguardanti:
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Il ministero precisa che in caso di pagamento diretto autorizzato il datore di lavoro deve inviare i dati dei lavoratori :
La cassa integrazione straordinaria si interrompe per eventuali periodo di lavoro a tempo determinato inferiori o pari a sei mensilità.
Il ministero torna sulla nuova causale di riorganizzazione aziendale per processi di transizione e precisa che ii criteri di individuazione e regolamentazione dei programmi recentemente specificati nel decreto ministeriale n. 33 del 14.3.2022. Per ottenere la cassa integrazione straordinaria per causale "riorganizzazione per transizione" va presentato un piano dettaglito delle azioni mirate a innovare i processi per
Inoltre, devono essere indicati gli investimenti e la loro sostenibilità finanziaria e le misure specifiche di inoovazione dei processi.
Le sospensioni dal lavoro devono essere chiaramente ricollegabili a tali processi e devono essere indicate azioni di recupero occupazionale nella misura almeno del 70%.
Una delle novità piu importanti consiste nel fatto che le aziende che esauriscono nel 2022 il periodo di cassa integrazione per cessazione di attività iniziato nel 2021 , se ancora interessate da esuberi di personale possono sottoscrivere un accordo di transizione per ulteriori 12 mesi di cassa straordinaria nei quali gli esuberi residui vengono gestiti con azioni di politica attiva "GOL". In questo caso l'intervento non viene conteggiato nel periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio . La richiesta si inoltra sempre con l'applicativo CIGS online utilizzando la apposita Scheda 11 2 (Accordo transizione occupazionale art 22 ter DLGS 148/2015 )
Su questo aspetto si attende un provvedimento appunto dell'Agenzia nazionale delle politiche per il lavoro.
ATTENZIONE è richiesto che l’impresa richiedente non sia nella condizione di accedere a ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.
Resta necessario espletare la procedura di consultazione sindacale art. 24 d.lgs 148 2015.