E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 13 gennaio 2022 inerente “Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Come si evince dal titolo, il decreto è suddiviso in due parti: una dedicata all’investimento 5.2, e una dedicata ai contratti di sviluppo. In generale, il decreto
Le risorse destinate all'attuazione dell'investimento sono pari ad euro 750 milioni, di cui un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Come anticipato, il titolo I del decreto in commento è dedicato agli investimenti 5.2. In particolare, con un futuro decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quanto definito nel presente decreto. Il predetto sportello sarà aperto:
Il soggetto gestore avvierà le attività di verifica di propria competenza nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e delle istanze.
La modulistica utile alla presentazione delle domande di Contratto di sviluppo o delle istanze è resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio sito internet, assieme alla descrizione della politica di investimento, in anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e comunque non oltre il 31 marzo 2022.
L’articolo 5 del decreto in commento inoltre prevede che nel provvedimento potranno essere fornite specificazioni sulle modalità di verifica da parte del soggetto gestore nonché in ordine:
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a | agroindustria |
b | design, moda e arredo |
c | Automotive |
d | microelettronica e semiconduttori |
e | metallo ed elettromeccanica |
f | chimico/farmaceutico |
Per espressa previsione almeno il 60% delle risorse è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui alle lettere b), c), d) ed e).
In generale, i programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni in commento:
Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilità.
In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori:
Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
La seconda parte del decreto in commento, riguarda i contratti di sviluppo.
Ricordiamo brevemente che i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di:
I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi.
In particolare, l’articolo 6 del decreto in commento, al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche, superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le diverse agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
In generale le agevolazioni
Come anticipato, le agevolazioni in merito ai contratti di sviluppo possono essere concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato.
Attenzione va prestata al fatto che per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale si applicano ai fini della concessione degli aiuti individuali richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate dal punto 97 del Quadro temporaneo europeo.
Qualora le agevolazioni siano riconosciute nella forma del finanziamento agevolato, la durata di quest'ultimo non potrà, in ogni caso, essere superiore a otto anni.
In generale, la concessione delle agevolazioni si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da parte del soggetto gestore.
L'applicabilità delle disposizioni in merito ai contratti di sviluppo è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione.
Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande.
Il soggetto gestore provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet la modulistica utile a richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni