Quota 102 è la nuova modalità di pensionamento anticipato prevista dalla legge di bilancio 2022, per chi entro il 2022 matura i requisiti di
Con la circolare 38 del 8 marzo 2022, INPS riepiloga tutte le regole applicative specificando inoltre in particolare che i primi assegni legati alle date di decorrenza partiranno dal 2 aprile 2022.
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L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, ha integrato la disciplina su “quota 100” prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data".
Hanno diritto i lavoratori del settore pubblico e privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS, o alla Gestione separata
Si ricorda che non possono accedere alla pensione anticipata Quota 102 :
E' prevista una c.d. finestra di decorrenza diversificata come per quota 100, di :
a partire dalla data di maturazione dei requisiti.
In sostanza il primo pagamento degli assegni potrà avvenire non prima di
ATTENZIONE
Le categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con inquadramento nel Gruppo A, (v. circolare n. 163 del 29 ottobre 2021 possono conseguire il diritto alla pensione con Quota 100 o 102 a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti:
La circolare INPS n. 38 precisa che si confermano, come per quota 100, le seguenti indicazioni:
Contributi
Per Quota 102 è valIae la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo a tali date.
Quota 102 per i titolari di assegno ordinario di invalidità
L'istituto ricorda che l’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi detta pensione anticipata, come Quota 100 e Quota 102
E' possibile per chi ha maturato i requisiti per quota 102 prima di ottenere l'assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stess richiedere la pensione SOLO in caso di cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari
A decorrere dal 1 gennaio 2022 è possibile utilizzare l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà anche per perfezionare, entro il 31 dicembre 2022, i requisiti per l'accesso a Quota 100/102. Vale la pena forse ricordare che gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 riconosciuti a seguito di accordi aziendali o territoriali per accompagnare alla pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici e/o contributivi entro 5 o 7 anni (a seconda del Fondo di solidarietà di settore) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Va sottolineato che per la prevista finestra di decorrenza di 3 mesi l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto , mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi.
Va anche tenuto presente che l’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.
Restano confermate le disposizioni relative al pagamento di TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata con Quota 102 giaà in vigore per quota 100.
Il termine di pagamento dei TFS/TFR decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della pensione cioè il momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.
Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, per il pagamento della prestazione previdenziale.
Ugualmente resta ferma, la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.