Anche per l'assistenza a parenti e affini delle parti delle unioni civili sono applicabili i permessi mensili di cui alla legge n. 104 e il congedo straordinario biennale del d.lgs 151 2001.
Lo comunica l'INPS nella Circolare n. 36/2022 con la quale, sulla base del parere del ministero del lavoro modifica l'orientamento precedente e riconosce lo stesso trattamento destinato ai coniugi per parenti ed affini delle parti delle unioni civili, accordando quindi la medesima possibilià di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 104 1992.
La circolare riepiloga la normativa e gli indirizzi precedenti e fornisce quindi le istruzioni aggiornate per la fruizione dei permessi legge 104 e del congedo straordinario. Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti
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La circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 ha fornito le istruzioni operative per la concessione al lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile o convivente di fatto, che presti assistenza all’altra parte o convivente di :
ATTENZIONE : Invece il convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi legge n. 104/1992.
Ciò deriva dall'applicazione della legge n. 76/2016 che ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevede che: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Inps specifica che l'articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, quindi nella circolare n. 38/2017 era stato seguito l’orientamento, con il benestare del Ministero del Lavoro, per cui tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità e quindi non era prevista la possibilita di usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 .
La legge sulle unioni civili (legge n. 76/2016) ha introdotto la possibilità di contrarre "matrimonio" tra persone dello stesso sesso facendo discendere gli stessi diritti e doveri sanciti per i coniugi. L'equiparazione, tuttavia, è stata incompleta dato che la legge n. 76, non menzionando l'articolo 78 del codice civile, aveva negato la costituzione di un rapporto di affinità tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altro.
Di conseguenza l'INPS aveva precisato (Circ. Inps n. 38/2017) che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un’unione civile avrebbe potuto usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito.
Il Ministero del Lavoro ha osservato però come tale lacuna costituisce una discriminazione per orientamento sessuale, in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 200/78/CE) che vieta la discriminazione in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione.
Ecco allora le nuove istruzioni in tema di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai lavoratori dipendenti del settore privato
Si tratta ricordiamo del diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini in situazione di disabilità grave.
Come disposto dalla legge n. 76/2016 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 tali permessi possono essere fruiti anche:
Resta fermo il principio del referente unico dunque per assistere il disabile in situazione di gravità il permesso può essere concesso, in alternativa,
Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.
Resta inoltre escluso il rapporto di affinità tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto Pertanto il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
La circolare specifica anche che per la qualificazione di “parte dell’unione civile”, si farà riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi del comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016. Gli operatori di Sede provvederanno ai relativi controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Il decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e per i soggetti che prestino loro assistenza fissando il seguente ordine di priorità :
Come specificato sopra per i permessi legge 104, anche per il congedo straordinario, il lavoratore privato unito civilmente ha diritto per l’assistenza a un parente dell’unito e viceversa , sempre nel limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza con il disabile grave da assistere.
Per i motivi evidenziati nel paragrafo precedente anche la tutela del congedo straordinario non è prevista in favore del convivente di fatto.