Con la Direttiva UE 2014/95 (cosiddetta "Direttiva Barnier") , l'Unione Europea stabilisce gli standard minimi in diversi ambiti entro cui l'impresa si relaziona: sociale, ambientale, gestione del personale, rispetto dei diritti umani e lotta contro la corruzione. L'obiettivo di tale normativa, quindi, è quello di aumentare la trasparenza della comunicazione da parte delle imprese con informazioni di carattere non finanziario a tutti i soggetti coinvolti con la propria attività sia direttamente, sia indirettamente.
Queste informazioni vanno sotto l'acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) in cui ogni parola definisce un aspetto da valutare nella Dichiarazione Non Finanziaria (DFN).
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L'Environmental (Ambiente) valuta il comportamento dell'impresa nei confronti dell'ambiente nel quale si trova, il Social (Sociale) valuta tutte le relazioni che l'impresa ha nel sociale , quindi con tutti i soggetti con i quali si relaziona, infine la Governance (Governo) valuta la gestione aziendale secondo i principi etici, buone prassi, rispetto e trasparenza.
In Italia, tale Direttiva, è stata recepita con il D.lgs 254 del 30/12/2016 la cui applicazione comprende sia le imprese, sia i gruppi di imprese di grandi dimensioni che hanno come valori di bilancio un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 €, oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 €, che costituiscono Enti di Interesse Pubblico (E.I.P.) e che hanno avuto in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500.
Tuttavia se la Società Madre di un E.I.P. redige la DNF ricomprendendo in tale documento le società figlie, queste ultime sono esonerate dal presentarla.
Qualora un E.I.P. non redigesse la DNF, può farlo illustrando adeguatamente le motivazioni (art. 3, c. 2, D.Lgs.254/2016).
Anche le imprese minori (seppure per legge non siano tenute a farlo) possono fornire queste informazioni, seguendo lo stesso schema delle imprese maggiori. L'unica eccezione che viene concessa è la non obbligatorietà di sottoporre tale documento al revisore.
La divulgazione di queste ulteriori informazioni può avvenire sia integrandole nelle relazione della gestione, sia attraverso un documento distinto ( bilancio di sostenibilità, integrato, etc.).
Tutti questi risultati sono individuati attraverso degli obiettivi che l'impresa si prefigge di raggiungere e misurati da opportuni indicatori.
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Le informazioni devono essere redatte seguendo i criteri e i principi previsti dallo standard di rendicontazione usato come riferimento: quello che allo stato attuale risulta essere il più utilizzato è il Global Reporting Initiative di cui :
Lo Standard 101 Foundation include i dieci " Reporting Principles" e tutte le informazioni sul processo base per utilizzare i GRI Standard nella preparazione di reportistica di sostenibilità.
Lo Standard 102, General Disclosures, comprende le informazioni contestuali riguardanti l’organizzazione e le sue pratiche relative alla reportistica di sostenibilità. Le disclosure dello Standard 102 forniscono, inoltre, una visione dell' insieme di tutta l’organizzazione, comprendendo le direttive strategiche, la struttura di governance e le pratiche adottate per la reportistica di sostenibilità.
Le disclosure dello Standard 103, Management Approach, permettono all’organizzazione che redige il report, di illustrare le prassi con cui la stessa gestisce gli impatti economici, sociali ed ambientali correlati ad ognuno dei suoi aspetti materiali.
Attraverso questo standard, l'impresa dà le informazioni su come identifica, analizza, valuta e gestisce i suoi impatti, reali e potenziali.
Bisogna comunque ricordare che la DFN non è l'unico documento con cui le imprese possono divulgare queste informazioni, infatti l'adesione a standard internazionali come le norme UNI EN ISO e il CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) ne sono l'esempio. L'adesione volontaria a questi standard, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, comporta la verifica periodica, generlamente annuale, da parte di un verificatore accreditato che esegue l'audit e ne rilascia la conformità.
La SA8000:2014 (Social Accountability 8000) che nasce con l'obiettivo di garantire le condizioni ottimali di lavoro, è una certificazione Etica che si estende anche ai fornitori e subfornitori. Essa permette all'azienda che lo ha implementato di monitorare costantemente le attività e i processi aziendali che si riflettono sulle condizione dei lavoratori: diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, lavoro dei minori e dei giovani.
La norma UNI ISO 30408:2017 “Gestione delle risorse umane" detta le linee guida sugli strumenti, sui processi e le prassi da mettere in atto per stabilire, mantenere e migliorare in continuo una efficace governance umana.
La norma UNI EN ISO 26000:2020 fornisce le linee guida per far si che le imprese possano contribuire allo sviluppo sostenibile, spingendosi oltre i limiti che la legge normalmente impone, di incentivare la comprensione comune nel campo della responsabilità sociale e di integrare altri strumenti ed iniziative per la responsabilità sociale. Questa norma, comunque, non è destinata ai fini della certificazione da terzi.
La norma UNI EN ISO 14001:2015 definisce i requisiti di un vero e proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) applicabile a tutte le imprese che intendono gestire con responsabilità l'ambiente in maniera sistematica. Attraverso il documento di Politica Ambientale (PA) l'impresa definisce il proprio impegno per: il raggiungimento delle prestazioni ambientali, l'adempimento degli obblighi di conformità, il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
L' Emas (Enivironmental Management and Audit Scheme) previsto dal Regolamento Comunitario 1221/2009, entrato in vigore nel gennaio 2010 e recentemente modificato con i Reg. 1505/2017 e 2026/2018, istituisce un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale. L'adesione a questo schema prevede la redazione di un documento chiamato Dichiarazione Ambientale (DA) al quale coadiuva un ente registarto e accreditato. L'adesione a questo standard prevede la registrazione in un apposito albo eseguita dal Comitato EcoLabel – EcoAudit, con il supporto tecnico di ISPRA e delle ARPA regionali.
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