Dal 1° gennaio 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio n. 234/2021 agli articoli 11 e 13 del TUIR, nonché al DL n. 3/2020, vengono modificate le aliquote e scaglioni di reddito annui per la determinazione dell’Irpef lorda, le detrazioni per lavoro e le condizioni per aver diritto al trattamento integrativo.
Dal 1° marzo 2022, inoltre, come disposto dal D. Lgs. n. 230/2021 e dal DL n. 4/2022, cambiano le regole per fruire delle detrazioni d’imposta per figli a carico, come disciplinate dall’art. 12 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, ha specificato che, nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software, potranno farlo entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
L'articolo è tratto dalla circolare del Giorno " IRPEF 2022 e riflessi in busta paga" di A. Gerbaldi
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Per approfondire vedi la circolare IRPEF 2022 Riflessi nella busta paga di A. Gerbaldi
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L’articolo 11 del TUIR, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che l'imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili aliquote annue per scaglioni di reddito vedi anche IRPEF 2022 aliquote e detrazioni per reddito .
il sostituto d’imposta mensilmente dovrà ragguagliare gli scaglioni annui di reddito al periodo di paga. Se il periodo di paga è mensile, si dividono pertanto gli scaglioni per dodici e su ciascuno si applicano le aliquote corrispondenti:
Fino a 1.250,00
| 23%
|
da 1.250,01 a 2.333,33 | 25%
|
da 2.333,34 a 4.166,66
| 35%
|
oltre 4.166,66 | 43% |
L’articolo 1, comma 3, della Legge n. 234/2021 di Bilancio per l’anno 2022, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, una nuova disciplina del trattamento integrativo , distinguendo:
• una “regola base” di spettanza fino a 15.000,00 euro di reddito complessivo annuo,
• ed una particolare “deroga in caso di incapienza” se il reddito è superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro.
Dall’1.1.2022 il trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui, è riconosciuto, come “regola base” solo per redditi complessivi annui fino a 15.000, 00 euro e non più fino a 28.000,00 euro.
Sono invariati:
• i requisiti della capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni di lavoro ;
• i soggetti cui spetta, che sono gli stessi che beneficiano delle detrazioni ;
• le regole per il conguaglio;
• la previsione del riconoscimento automatico da parte dei sostituti d’imposta.
Come detto, spetta esattamente agli stessi soggetti cui spettava fino al 31.12.2021, ossia:
• ai percettori di reddito di lavoro dipendente , con esclusione delle “Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati” ;
• e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente , quali ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale , o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa .
Il diritto al trattamento integrativo, in caso di reddito complessivo annuo oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro, presuppone invece un’incapienza dell’imposta lorda rispetto a determinate categorie di detrazioni elencate dal novellato art. 1 del DL n. 3/2020 e mira pertanto a sanare questa incapienza, riconoscendo il trattamento integrativo in misura pari alla eventuale quota di detrazione non fruibile, per “incapienza” dell’imposta lorda, fino ad un massimo di 1.200,00 euro, come evidenziato nella seguente Tabella 5.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/E/2022, ha precisato che l’imposta lorda da considerare per la spettanza del trattamento integrativo per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati.
In ogni caso, i sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, e l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.
Per approfondire vedi la circolare IRPEF 2022 Riflessi nella busta paga di A. Gerbaldi
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La precedente formulazione dell’art. 12 del TUIR prevedeva, a prescindere dall’età la possibilità di beneficiare sempre delle detrazioni per figli, a condizione che gli stessi non possedessero redditi superiori a 4.000,00 euro se di età non superiore a ventiquattro anni e a 2.840,51 euro negli altri casi.
Dal 1° marzo 2022, invece, fermo restando il requisito redditualo, si potrà beneficiare delle detrazioni per figli solo se di età pari o superiore a 21 anni.
L’articolo 10 comma 4 del D. Lgs. n 230/2021, che introduce l’assegno unico e universale per i figli a carico,( vedi in merito Assegno unico regole tabelle importi prevede le seguenti modificazioni dal 01.03.2022:
• l’art. 12 del TUIR viene modificato, prevedendo il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico limitatamente a “ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati” ma di “età pari o superiore a 21 anni”. Nel caso di figli nelle previste situazioni di disabilità, per i quali non sono posti limiti di età nella corresponsione dell’assegno unico, tale prestazione è cumulabile con l’eventuale detrazione spettante per figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
• l’abrogazione della detrazione di 1.220 euro prevista per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, nonché delle maggiorazioni della detrazione base di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e di 200 euro per contribuenti con più di tre figli a carico, applicabile per ciascun figlio a partire dal primo;
• la maggiorazione di 15.000 euro da aggiungere per ogni figlio successivo al primo ai 95.000 euro (sia al numeratore che al denominatore), previsti dalla “formula di calcolo” per ottenere la detrazione effettivamente spettante, si applica “solo per i figli che danno diritto alla detrazione” ;
• l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 12 del TUIR, il quale disciplina l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico, compreso l’eventuale credito che non ha trovato capienza nell’imposta lorda .
A questo proposito, nella Circolare n. 4/E/2022, l’Agenzia ha chiarito che, se il contribuente nel 2022 ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione ma deve intendersi come “bonus” complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose.
ESEMPIO:
nel caso di nucleo familiare composto alla data del 1° gennaio 2022 dai genitori e quattro figli, l’ulteriore detrazione per figli a carico di 1.200 euro deve essere riconosciuta per soli due mesi (gennaio e febbraio) nella misura di 200 euro (1.200/12 x 2) e spetta, nella stessa misura, anche se il quarto figlio nasce, ad esempio, a settembre 2022.