Speciale Pubblicato il 04/03/2022

Tempo di lettura: 7 minuti

Utilizzo del credito IVA 2021 nel 2022: ecco come fare

di Redazione Fisco e Tasse

Credito IVA 2021: compensazione, importi, visto di conformità. Guida al suo utilizzo nel 2022



A partire dal 01.01.2022 è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA 2021, pur con alcune limitazioni legate all'ammontare del credito utilizzabile, che richiedono taluni accorgimenti da parte del contribuente. In particolare, se fino a 5.000 euro non ci sono limiti, per compensare importi superiori occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, la quale dovrà essere munita del visto di conformità; questo, però, salvo l’esonero per i soggetti ISA con punteggio 2020 almeno pari a 8 / 8,5 quale media per il 2019 – 2020, per un importo del credito fino a 50.000 euro annui.

Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del modello F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'ammontare compensato.


Prima di trattare la compensazione (e i relativi limiti) del credito IVA, si ricorda che, in generale, l'utilizzo del credito può essere:

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Limiti alla compensazione credito IVA annuale: un riepilogo

Vi è innanzitutto un limite alla compensazione “orizzontale”, che è stato innalzato, a decorrere dal 2022 (e a regime), a 2.000.000 euro

Inoltre l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale può essere effettuato:


Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito IVA 2021 utilizzato in compensazione, non invece all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Come già riportato, le restrizioni alla compensazione del credito IVA si applicano solo alla compensazione c.d. “orizzontale” del credito IVA e non anche alla compensazione c.d. “verticale”, ossia alla compensazione del credito in sede di versamento periodico, in acconto ed a saldo IVA. Si fa notare che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/E del 15.01.2010, ha precisato che costituisce compensazione “orizzontale” quella che necessariamente deve essere esposta nel modello F24 – ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. Di conseguenza non costituisce una compensazione “orizzontale” l’utilizzo del credito IVA con l’IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico “in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, che può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale. Esempio Se il credito IVA 2021 è pari a 30.000 euro, e viene interamente destinato alla compensazione verticale (IVA con IVA), non vi sono limitazioni alla compensazione di tale eccedenza.


Compensazione Credito IVA annuale 

fino a 5.000 euro

Libera compensazione “orizzontale” del credito, fino a 5.000 euro senza attendere la presentazione della dichiarazione

oltre 5.000 euro

Una volta raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA


Esempio n. 1 Nel caso in cui il credito IVA 2021 sia di 11.000 euro, di cui 4.000 destinato alla compensazione orizzontale e il resto non utilizzato in compensazione “orizzontale” (né chiesto a rimborso): 

Esempio n. 2 Il credito IVA 2021 pari a 13.000 euro viene destinato per 6.000 euro alla compensazione “orizzontale”: in tal caso il contribuente è libero di compensare il credito IVA fino a 5.000 euro, mentre per ogni compensazione ulteriore è necessario presentare preventivamente il modello Iva 2022, munito di visto di conformità. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia presentata il 01.03.2022 il credito IVA 2021 potrò essere compensato:

Esempio n. 3 Supponiamo un credito IVA 2021 di 40.000 euro, di cui 23.000 destinato alla compensazione orizzontale. Se la dichiarazione IVA, anche in questo caso con visto di conformità, viene presentata il 26.02.2022 il credito IVA 2021 può essere compensato: 

Soggetti ISA esonero visto di conformità

I soggetti ISA che hanno ottenuto dall’elaborazione dell’indice 2020 un punteggio almeno pari a 8, / 8,5 come media per il 2019 – 2020, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo del credito IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui

Il soggetto interessato deve evidenziare tale beneficio nella dichiarazione IVA 2021, barrando la casella Esonero dall’apposizione del visto di conformità presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.

La soglia di 50.000 euro si riferisce a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2022, cumulativa di tutti i crediti IVA (annuali e trimestrali) – provvedimento Agenzia delle Entrate 126200/2019

Modalità di presentazione del modello F24

Per un corretto versamento tramite modello F24, i titolari di partita IVA devono ricordare le seguenti regole:

Modello F24Modalità di utilizzo del Mod. F24
CON COMPENSAZIONEEntratel/Fisconline
 SENZA COMPENSAZIONEEntratel/Fisconline
Remote/home banking


In particolare con la risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. 

Da notare che, con l'art. 3, comma 2 del D.L. 124/2019 , è stata estesa la necessità di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) anche per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati:

Con la risoluzione 31.12.2019, n. 110/E l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato l'elenco dei codici tributo che richiedono l'utilizzo dei predetti servizi telematici per la presentazione del modello F24 contenente la compensazione dei relativi crediti Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni “a rischio” sulla base dei seguenti criteri : 

In caso di sospensione l’Agenzia delle Entrate avvisa il contribuente con apposita ricevuta, contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione: se il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. 

Diversamente, le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Utilizzo del credito IVA 2020

L'eventuale residuo credito IVA 2020, risultante dal modello IVA 2021, può essere utilizzato nel 2021 fino a quando non confluirà nel modello IVA 2022

Solo da questo momento, infatti, che il credito IVA sarà riferibile al 2021


Esempio n. 5

Il credito IVA 2020 pari a 20.000 euro, che si intendeva utilizzare in compensazione “orizzontale” solamente per 3.000 nel 2021, non doveva necessariamente essere certificato (mediante visto di conformità) nel modello IVA 2021: per questo motivo poteva essere utilizzato liberamente nel 2021 nel limite di 5.000 euro, per poi confluire del modello IVA 2022 per l’anno 2021. Dopo la presentazione di quest’ultima dichiarazione le (eventuali) limitazioni saranno riferite all’importo del credito per il 2021.

Tabella di sintesi utilizzo credito IVA

Si riporta in seguito una tabella di sintesi di quanto riportato in precedenza sull’utilizzo del credito IVA a seconda del relativo importo.

 

IMPORTO CREDITO

FINO A 5.000 €

DA 5.000 A 50.000 €

DA 5.000 A 50.000 €

OLTRE 50.000 €

PUNTEGGIO ISA

Non rilevante

Almeno 8 o 8,5

Inferiore a 8 o 8,5

Non rilevante

OBBLIGO

VISTO DI CONFORMITÀ

NO

NO

SI

SI

UTILIZZO CREDITO DA

1° gennaio anno successivo

10° giorno successivo presentazione DR IVA 

10° giorno successivo presentazione DR IVA

10° giorno successivo presentazione DR IVA



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