Il Decreto Fisco-lavoro (n. 146/2021) collegato alla Manovra di Bilancio aveva previsto una misura agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive, danneggiate in modo particolare dalla emergenza COVID 19.
Si trattava della sospensione dei versamenti in scadenza tra il 1 e il 31 dicembre 2021 sia in ambito previdenziale che assicurativo ed era stato finanziato con uno stanziamento di 16 milioni di euro.
Vediamo di seguito i dettagli e le modalità di ripresa dei versamenti come precisate dall'INPS.
L'articolo continua dopo la pubblicità
L'agevolazione riguarda i seguenti soggetti:
e consiste nell rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali , sia a carico dei datori di lavo che dei lavoratori e ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL .
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e di interessi, in un unica soluzione o in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Con la circolare 28 2021 INAIL ha ricordato che nel periodo in questione non ci sono versamenti previsti dal punto di vista dell'associrazione contro gli infortuni sul lavoro.
Vediamo di seguito invece le indicazioni operative fornite dall'inps con la circolare 14 del 27.2.2022.
L'Istituto sottolinea che la disposizione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto :
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale citato.
La circolare precisava anche che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali che fossero già stati versati.
Con il nuovo messaggio 884 del 23 febbraio 2022 l'inps ha chiarito le modalità di compilazione dei flussi uniemens e le modalità di versamento .
UNIEMENS
Per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”
Il messaggio precisa che che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N978” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con l modello “F24”, oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Ripresa dei versamenti - compilazione F24
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con :
Va sottolineato che il codice “N978” è riferito alla mensilità di novembre 2021.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”.
I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione c devono provvedere entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici: essendo un campo “non chiave”, è sufficiente l’invio di una nuova denuncia con l’elemento <CodCalamita> senza la preventiva eliminazione della denuncia precedente
Anche in questo caso il versamento va effettuato, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione con la stessa scadenza per la prima rata.
I versamenti devono essere effettuati compilando la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
|
|
|
|
|
|
|
|
|