L’agevolazione contributiva per il lavoro dipendente nelle regioni meno sviluppate detto Bonus Decontribuzione Sud era stata introdotta dall’art. 27 del DL 104/2020 (Decreto Agosto) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
E'' stata poi prolungata dall’art. 1 commi 161 ss. della L. 178/2020 fino al 2029 ma con una progressiva riduzione dell'aliquota.(V. paragrafo successivo)
Si tratta di uno sgravio contributivo per tutti i lavoratori in forza o che verranno assunti nel periodo ineressato, nelle aziende di tutti i settori produttivi tranne lavoro domestico e agricoltura.
Con il recente messaggio n. 403/2022, l’INPS è intervenuto, comunicando che l’applicazione è prorogata fino al mese di competenza giugno 2022 a seguito dell'OK della commissione Europea.
Leggi in merito anche Incentivi assunzioni e bonus Sud: proroga e nuovi massimali 2022
ATTENZIONE Non va confuso (a causa delle definizioni brevi che spesso si sovrappongono) con l'incentivo Occupazione Sud, previsto dalla legge di bilancio 2019 che comprende le agevolazioni contributive gestite da ANPAL per l’assunzione di soggetti disoccupati nel corso del 2017, 2018 e 2019 in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, non piu attivo.
Tornando alla nuova Decontribuzione Sud del dl 104 2020 si attendono ancora le specifiche istruzioni INPS per la fruizione 2022.
In attesa di chiarimenti ricordiamo di seguito i principali aspetti di questa importante agevolazione contributiva per le Regioni del Sud, sulla base di quanto chiarito dall'INPS nella circolare 33 2021.
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Come detto il Bonus Sud trova applicazione con riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente già instaurati o instaurandi nel periodo interessato per le aziende ubicate a in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media UE o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Si tratta in particolare delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura dell'esonero è pari alle aliquote indicate nella tabella che segue
anni 2022 -2025 | 30% | |
anni 2026-2027 | 20% | |
anni 2028-2029 | 10% |
L’esonero non prevede un limite individuale di importo
Si applica quindi sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, richiamato dall’articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2021;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge
; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua .
ATTENZIONE la decontribuzione Sud spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (comma 167 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021) circa 4 miliardi di euro per il 2021-2022.
in ragione dell’entità lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto dall' altra disposizione.
E' cumulabile ad esempio con :
INPS specificava nella circolare 33 2021 che nel caso di intenda cumulare la decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud troverà applicazione dopo l’abbattimento della contribuzione operato dalla citata previsione normativa.
Si ricorda che la misura della decontribuzione Sud è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19 che prevede i seguenti requisiti, come recentemente modificati e prorogati al giugno 2022
Per approfondire vedi : Aiuti di stato proroga del Quadro europeo
I limiti sono ora fissati a 2,3 milioni di euro , con le eccezioni di
INPS segnalava anche nella circolare 33 2021 che non avendo natura di incentivo all’assunzione questo beneficio non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentiviall’occupazione stabiliti, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 (
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, se l'assunzione viola il diritto di precedenza,stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale di lavoratori allo stesso livello , o nel caso di licenziamenti nei sei mesi precedenti
Il diritto è invece subordinato a:
L' INPS ha precisato che per sede di lavoro si intende l’unità operativa cioè :
Lo sgravio quindi puo essere fruito anche da datori di lavoro con sede legale in una Regione diversa da quelle sopra elencate ma che abbia unità operative ubicate in una delle Regioni ammesse.
In questi casi il datore è tenuto a richiedere e ottenere dall’INPS il codice di autorizzazione “0L” (“Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”).
In tema di lavoro somministrato nel messaggio INPS n. 1361/2021 l'istituto , alla luce dei chiarimenti ministeriali e diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni (nella circ 33 3021), ha chiarito che lo sgravio viene accordato ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro) ha sede in altra regione.
Anche in tali situazioni le sedi territoriali , sulla base delle comunicazioni obbligatorie UNISOMM attribuiranno il codice di autorizzazione “OL” riferito all'agenzia per il lavoro che gode dell'agevolazione ma che a sua volta gira il beneficio all'azienda utilizzatrice.