Quando delle società effettuano delle operazioni infragruppo di rettifica, in diminuzione o in aumento, del corrispettivo pattuito per una cessione di beni o per una prestazione di servizi, si pone il problema della rilevanza ai fini IVA di tali variazioni.
In linea generale, infatti, l’applicazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto postula, all’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di beni ed all’art. 3 del medesimo Decreto per le prestazioni di servizi, che l’operazione abbia luogo a titolo oneroso, cioè dietro corresponsione di un corrispettivo. Da ciò discende, pacificamente, che la rilevanza ai fini IVA di un’operazione (incluse le rettifiche della base imponibile) dipenda dalla sussistenza di un nesso diretto tra prestazione/fornitura e corrispettivo ricevuto.
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Sul tema rileva, anzitutto, la Risposta a Interpello n. 60 del 2018, con cui l’Agenzia delle Entrate, chiamata ad esprimersi sull’incidenza degli adjustments sulla base imponibile IVA relativa alle transazioni intercompany effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo, ha posto l’accento sulla necessaria sussistenza non soltanto di <<una cessione o prestazione resa verso un corrispettivo, a norma dell’art. 2, par. 1 della Direttiva Iva, ma altresì che il corrispettivo sia direttamente collegato a tale cessione o prestazione. E questo dovrebbe essere valutato caso per caso>>.
Si legge, inoltre, nella citata Risposta a Interpello n. 60 del 2018, che il corrispettivo debba essere corrisposto a fronte di operazioni <<individuate>>, cioè identificabili.
Ne consegue, dunque, la necessaria compresenza di almeno tre elementi imprescindibili per la rilevanza ai fini IVA degli adjustments:
Da tale impostazione non si discosta la più recente Risposta a Interpello n. 529 del 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate rimarca che <<per verificare se gli aggiustamenti di prezzo in esame configurino una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile delle cessioni (…) effettuate tra le parti, occorre appurare l’esistenza di un collegamento diretto tra le medesime somme e le predette cessioni>>. Qualora tale esame abbia esito positivo, dunque, gli aggiustamenti di prezzo verranno considerati come variazioni della base imponibile relativa alla cessione o prestazione originaria, pertanto soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Di particolare interesse, infine, la recentissima Risposta a Interpello n. 884 del 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate ritiene irrilevanti ai fini IVA gli adjustments oggetto del quesito a causa dell’impossibilità di riscontrare una correlazione <<in modo diretto con le originarie cessioni (…) effettuate dalla medesima interpellante>>, in forza della valutata impossibilità di identificare un criterio, nella policy TP del gruppo di appartenenza dell’interpellante, idoneo ad attribuire una variazione ad una data operazione.