La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 di bilancio 2022 ha riformato ampiamente il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disciplinati dal D.lgs n. 148/2015 . Il principio di fondo è la protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.
Lo ribadisce l’INPS nel messaggio n. 637- 2022 in cui si fornisce una sintesi dei nuovi obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a seguito della revisione della disciplina.
Il messaggio precisa anche che le istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi UNIEMENS saranno comunicate con una successiva circolare.
Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, i datori di lavoro interessati si atterranno alle procedure già in vigore, valide al 31 dicembre 2021.
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A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali ( si ordinari che straordinarie) tutti i lavoratori subordinati,
I datori di lavoro sono quindi tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali considerando il personale sopracitato, in forza alla data del 1 gennaio 2022.
Restano esclusi dalle integrazioni salariali CIG e FIS i dirigenti. In relazione ai Fondi di solidarietà il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e degli obblighi contributivi solo se espressamente previsto dai decreti istitutivi dei Fondi stessi.
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, non è stata modificata tranne sulla platea dei lavoratori vista sopra e con le particolare riduzione del contributo addizionale.
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS) CONTRIBUZIONE E AZIENDE INTERESSATE
Sono tenuti al versamento della contribuzione per CIGS :
i datori di lavoro del settore industriale ed edilizia (destinatarie di CIGO) che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti,
I datori di lavoro degli altri settori produttivi con lo stesso requisito dimensionale (destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
La contribuzione ordinaria richiesta è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui
ATTENZIONE: è prevista la riduzione della contribuzione per il 2022 dello 0,63% per le imprese con dipendenti pari o superiore a 15 (pari quindi allo 0,27%)
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista cioè
Dal 2025 entrerà in vigore una riduzione per le aziende che non utilizzerano per almeno 24 mesi la cassa integrazione.
La Legge n. 234/2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha novellato l’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015), inserendo il comma 2-bis “:
dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano" Sono comprese le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politico
Il contributo ordinario è pari allo
• 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti,
• 0,80 per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, l
ripartit0 tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e di un terzo.
ATTENZIONE : PER IL 2022 è prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56).
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS resta confermata al 4% delle retribuzioni perse ma a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà ridotta del 40% , quindi pari al 2,4% “ per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.
Riepilogo contributo finanziamento ordinario FIS:
Dimensione aziendale | Aliquota Contributo 2022 | Aliquota Contributo dal 2023 |
fino a 5 dipendenti | 0,15% | 0,50% |
oltre 5 dipendenti | 0,55% | 0,80% |
più di 15 dipendenti | 0,69% | 0,80% |
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica) | 0,24% | 0,80% |
Dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, per assicurare una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Quindi nel periodo che precede l'adeguamento dei singoli decreti sui Fondi di solidarietà i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dagli statuti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario.
Dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca armatori e proprietari armatori, imbarcati .
In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.