Con Decreto del Ministero dell'Università del 19 novembre 2021 pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio si recano disposizioni attuative del credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.
Possono accedere al credito d'imposta:
Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Sono ammissibili al credito d'imposta le donazioni effettuate dai soggetti promotori di seguito elencati nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali:
deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell'ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi ai sensi del comma 4 dell'art 3 del presente decreto.
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da:
tali iniziative, laddove erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi dalle precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 178 del 2020, al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell'università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022,
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'università
Il Ministero dell'università controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti
Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali.
Il Ministero emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate,
delle donazioni effettuate
I soggetti interessati successivamente al decreto del Ministero dell'università formulano al Ministero istanza di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito.
In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione.
Il predetto elenco è trasmesso all'Agenzia delle entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione.
L'istanza di accesso deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni e nei limiti di importo previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'utilizzo in compensazione del credit d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'università e della ricerca.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto pena lo scarto del modello F24.