INPS ha pubblicato nella circolare 23 2022 le istruzioni dettagliate sull'applicazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico istituito con il d lgs 230 2021 a decorrere dal 1 marzo 2022.
Si tratta di un contributo economico erogato mensilmente su domanda dei genitori con un minimo di 40 euro mensili per tutti i figli a acarico fino a 21 anni e con importo che sale, sulla base dell'ISEE familiare, fino a 175 euro.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti della circolare (QUI il testo, che alleghiamo anche in calce all'articolo) in tema di requisiti, importi ,ISEE e redditi da considerare, misure abrogate.
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L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
Il beneficio spetta :
ATTENZIONE sono figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE dal beneficiario
il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni seguenti:
In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d’età né altre condizioni.
Il richiedente al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di TUTTI i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno in Italia
Sono inclusi quindi
ATTENZIONE il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. A questo proposito la circolare precisa che
Hanno diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento.
L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al decreto VEDI QUI
ISEE
va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dal fatto che il genitore richiedete faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatri la domanda è presentata da un genitore e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.
In assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti
IMPORTI BASE
MAGGIORAZIONI
Per ciascun figlio successivo al secondo maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro
Per ciascun figlio minorenne con disabilità , gli importi base sono incrementati di una somma pari
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.che si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).
Per le madri di età inferiore a 21 anni maggiorazione fissa pari a 20 euro mensili per ciascun figlio
Nel caso di Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro maggiorazione per ciascun figlio minore da 30 euro mensili a zero con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021).
ATTENZIONE si considerano:
Prevista anche una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
ATTENZIONE gli importi dell’assegno, , e le relative soglie ISEE saranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
MAGGIORAZIONE TEMPORANEA 2022-2024
Per il passaggio dal sistema delle detrazioni all'assegno unico è' prevista una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno l in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.
Sarà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico
Per il calcolo della “componente familiare” si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.
La maggiorazione mensile spetta:
Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni |
Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 350,00 euro ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro Componente fiscale mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro |
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = - 32,87 (La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta) |
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) in particolare
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali
c) accredito sulla carta RDC per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Il conto risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace. La circolare specifica alcune casistiche
L’assegno unico e universale verrà di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’assegno unico e universale è compatibile con
Non viene specificato nulla invece in merito alle indennità di disoccupazione e sul altre misure assistenziali
In tema di coesistenza con altre misure per la famiglia si prevede :
A decorrere dal 1° marzo 2022:
L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. in assenza di ISEE viene erogato l'importo minimo.
QUALE ISEE?
Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno 2022 con decorrenza a partire dal mese di marzo e in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno
ISEE ERRATO
La circolare specifica anche che nei casi di ISEE recante omissioni/difformità entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE e chiarisce le modalita per la regolarizzazione.