Nel corso dell’esercizio 2022, le società di capitali che dispongono di riserve di utili formatesi in anni precedenti, sono chiamate ad effettuare un’attenta pianificazione fiscale, in ordine alla distribuzione di dette riserve, in special modo, a favore dei soci persone fisiche, residenti in Italia, che detengono partecipazioni qualificate, al di fuori dell’esercizio di impresa.
Infatti, con la fine del corrente anno (31.12.2022), non risulta più applicabile la specifica normativa transitoria (agevolativa) prevista dalla legge 27 dicembre 2007 n. 205 (c.d. “legge di Bilancio 2018”).
In particolare, la tassazione in capo ai soci può variare in rapporto:
Il presente lavoro intende fornire alcuni spunti di riflessione in merito alla distribuzione delle riserve a favore di soci persone fisiche residenti in Italia, che detengono partecipazioni qualificate, al di fuori dell’esercizio di impresa.
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Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni “qualificate”, è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni “non qualificate”[1].
Si considerano partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni[2].
La nuova disposizione ha previsto l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura del 26%, a cura del soggetto erogante, sull’intero importo dei dividendi corrisposti. Secondo la previgente disciplina, invece, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, in base a specifiche percentuali, differenti a seconda della data di formazione degli utili (si veda la tabella seguente).
Data produzione degli utili | % degli utili che costituiscono reddito |
Fino al 31.12.2007 | 40,00% |
Dall’1.1.2008 fino al 31.12.2016 | 49,72% |
Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017 | 58,14% |
In merito alla decorrenza della nuova normativa, la legge ha stabilito, come regola generale, che l’imposta sostitutiva del 26% si applica ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, è stata prevista una disciplina transitoria per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione risulti deliberata tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022. A tali utili si applica la disciplina previgente, come sopra illustrata.
La ratio della deroga è quella di non penalizzare i soci qualificati di Società aventi riserve di utili accantonati alla data del 31.12.2017 (precedente alla data di decorrenza della nuova normativa). Infatti, in linea di principio, la nuova normativa ha determinato un aumento della tassazione in capo al socio.
Si prenda ad esempio la tassazione in capo a un socio “qualificato” a cui si applichi l’aliquota marginale Irpef pari al 43%, corrispondente a un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Si ipotizzi che il citato socio (persona fisica) percepisca un dividendo di 10.000 euro. Con il regime vigente, il carico fiscale per il socio è di 2.600 euro, pari all’imposta sostitutiva del 26% sul dividendo percepito (2.600 euro = 10.000 euro x 26%). Con il vecchio regime, invece, la tassazione varia a seconda della data di formazione degli utili, risultando, generalmente, più favorevole di quella attuale, come si evince dalla tabella di seguito riportata.
Data produzione degli utili | % degli utili che concorrono al reddito complessivo | Dividendi erogati | Quota utili che concorre al reddito complessivo | Aliquota marginale Irpef | Imposte |
Fino al 31.12.2007 | 40,00% | 10.000 | 10.000 x 40,00% = 4.000 | 43% | 4.000 x 43% = 1.720 |
Dall’1.1.2008 fino al 31.12.2016 | 49,72% | 10.000 x 49,72% = 4.972 | 4.972 x 43% = 2.138 | ||
Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017 | 58,14% | 10.000 x 58,14% = 5.814 | 5.814 x 43% = 2.500 | ||
Dall’1.1.2018 | 100,00% | 10.000 x 100,00% = 10.000 | 10.000 x 26% = 2.600 |
[1] Articolo 1, commi da 1003 a 1006, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”).
[2] Articolo 67, co. 1 del TUIR.
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Di seguito vengono analizzati alcuni fattori da prendere in considerazione in un’ottica di pianificazione fiscale nel 2022, dal momento che ci si può avvalere delle agevolazioni derivanti dalla norma transitoria soltanto fino al 31.12.2022.
A- La norma transitoria e, quindi, il previgente regime di tassazione (di norma più favorevole), si applica soltanto agli utili prodotti fino al 31.12.2017; le riserve formate con utili prodotti dall’1.1.2018, oggetto di distribuzione mediante delibere assunte a partire dall’1.1.2019, sono soggette alla tassazione con imposta sostitutiva del 26%, applicata sull’intero importo dei dividendi erogati. In pratica, gli utili prodotti dal 2019, anche se distribuiti con delibere assunte nel corso del 2022, scontano la tassazione con imposta sostitutiva del 26%.
B- La norma transitoria fa riferimento alla data di formazione della delibera di distribuzione (da assumere entro il 31.12.2022) e non alla data di pagamento/incasso degli utili.
Questo significa che in mancanza di risorse finanziare necessarie per erogare gli utili nel corso dell’esercizio 2022, si potrebbe adottare la delibera di distribuzione entro il 31.12.2022 ed effettuare la materiale erogazione degli utili anche a partire dal 1° gennaio 2023, quando si presume di poter disporre di maggiore liquidità.
C- La qualità di socio qualificato/non qualificato va verificata al momento della distribuzione e conseguente incasso degli utili e non al momento di adozione della delibera assembleare.
In tal senso, parrebbe deporre anche quanto affermato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 165 del 24.06.1998, di commento al riordino della tassazione delle rendite finanziarie (d.lgs. n.471/1997), nella quale è stato precisato che “…. Relativamente alla individuazione della partecipazione qualificata occorre far riferimento al momento della riscossione degli utili”.
Pertanto, la tassazione da applicare agli utili corrisposti è quella corrispondente alla qualifica del socio al momento dell’effettiva distribuzione dei dividendi. Di seguito sono riportate le possibili situazioni e la corrispondente tassazione.
Data delibera | Data pagamento | Tassazione applicabile |
Socio qualificato | Socio qualificato | Scaglioni Irpef |
Socio non qualificato | Socio non qualificato | Imposta sostitutiva 26% |
Socio qualificato | Socio non qualificato | Imposta sostitutiva 26% |
Socio non qualificato | Socio qualificato | Scaglioni Irpef |
D- Per una più completa valutazione del carico fiscale in capo al socio, i calcoli di convenienza devono tenere conto anche delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale e comunale), in quanto i dividendi concorrono a determinare il reddito complessivo soggetto ad Irpef e alle relative addizionali.
Ad esempio, se il socio avesse residenza fiscale nel Comune di Napoli (Campania), l’onere fiscale complessivo sarebbe uguale al 45,83% (43% per Irpef corrispondente a un reddito superiore a 50.000 euro + 2,03% per addizionale regionale + 0,80% per addizionale comunale). La tabella seguente riporta la tassazione del socio in rapporto alla data di formazione degli utili oggetto di erogazione:
Data produzione degli utili | % degli utili che concorrono al reddito complessivo | Dividendi erogati | Quota utili che concorre al reddito complessivo | Aliquota marginale Irpef | Imposte |
Fino al 31.12.2007 | 40,00% | 10.000 | 10.000 x 40,00% = 4.000 | 45,83% | 4.000 x 45,83% = 1.833 |
Dall’1.1.2008 fino al 31.12.2016 | 49,72% | 10.000 x 49,72% = 4.972 | 4.972 x 45,83% = 2.279 | ||
Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017 | 58,14% | 10.000 x 58,14% = 5.814 | 5.814 x 45,83% = 2.665 | ||
Dall’1.1.2018 | 100,00% | 10.000 x 100,00% = 10.000 | 10.000 x 26% = 2.600 |
E- Per stabilire il regime di tassazione applicabile al socio, bisogna anche tenere conto delle specifiche presunzioni fiscali di prioritaria distribuzione degli utili. In particolare, è previsto, agli effetti della tassazione del socio, la presunzione secondo cui gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Questo naturalmente presuppone che la Società emittente tenga evidenza delle riserve di utili prodotti in rapporto alla data di formazione degli utili stessi (c.d. stratificazione). A tal fine, la società è tenuta a dare separata evidenza della stratificazione e movimentazione delle riserve nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del Quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali.
Peraltro, la presunzione suindicata va anche messa in correlazione con quanto stabilito dall’art. 47, co.1 del TUIR, il quale prevede che, nel caso di esistenza di riserve sia di utili che di capitale, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai fini fiscali l’utile di esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale. Anche per la gestione di tale presunzione la Società è tenuta a memorizzare le diverse tipologie di riserve e la relativa movimentazione nel “Prospetto del capitale e delle riserve”.
Inoltre, in ogni caso, la società dovrà anche fornire al socio adeguata certificazione degli utili distribuiti, al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere correttamente ai propri obblighi tributari. Per tale ultima finalità, la società è tenuta a rilasciare al socio la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati (CUPE).