Con Provvedimento n. 11160 del 14 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:
con le relative istruzioni.
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Tali modelli dovranno essere presentati soltanto in modalità autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 2 maggio 2022[; il 30 aprile cade infatti di sabato ed il primo maggio è festivo, motivo per cui il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA slitta di conseguenza.
Per quanto riguarda il Provvedimento citato, le principali novità apportate riguardano il quadro VE, VF, VX ed il quadro VO.
Si specifica che il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati.
È infatti prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuatedal 1° gennaio 2022 (e, quindi, con effetti solo sul prossimo modello).
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Nel quadro VA il rigo VA16 è riservato a:
con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, le quali abbiano usufruito della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021
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Il quadro VE accoglie la novità riguardante l’introduzione di specifici righi relativi alle nuove percentuali di compensazione:
In questa sede si evidenzia che in tale rigo vanno ricomprese:
le cessioni di beni effettuate da un operatore extra UEnei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi beni, a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia elettronica.
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Le modifiche sopra esposte in relazione alle percentuali di compensazione sono state applicate alle sezioni 1 e 3-B del quadro VF (che si riportano in seguito).
Nella sezione 3-A del quadro VF sono state poi apportate delle modifiche al rigo VF34, ossia:
Nel modello IVA 2022 i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati per tener conto delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2021.
Il rigo VO10 è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intracomunitari che:
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Si tenga conto che medesima opzione può essere effettuata dagli operatori che effettuano le predette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, che non hanno superato la soglia di 28.000 euro.
Il rigo VO11, invece, deve essere barrato per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione precedentemente esercitata.
Invece, il rigo VO16 deve essere utilizzato dai soggetti che effettuano le prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici:
per comunicare l’opzione dal 2021 per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di residenza del committente.
È stato inoltre inserito il nuovo rigo VO17 per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione esercitata dai soggetti di cui sopra (che effettuano le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-octies del D.P.R. n. 633/72 nei confronti di committenti privati UE).
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Si ricorda che la dichiarazione IVA annuale va presentata in via telematica entro il 2 maggio 2022.
Si tenga presente che è necessario “anticipare” la presentazione del modello, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).