Con Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, il legislatore introduce, a far data dal 21 dicembre 2021, l’obbligo di comunicazione dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali al fine di garantire un corretto svolgimento di “attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.
In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:
“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali (…) l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica (…)”.
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L’obbligo in questione è previsto, dunque, all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e, di conseguenza, il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Inoltre, la disposizione si rivolge ai lavoratori autonomi occasionali, ovvero:
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Si tratta, in pratica per i rapporti di collaborazione occasionale avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota ministeriale dell' 11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale (come eventualmente risultante dalla lettera di incarico).
Di contro, per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale ancora in essere all’11 gennaio 2022 oppure iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022, la comunicazione doveva essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.
Successivamente, con l’ulteriore nota congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022 sono stati disposti importanti chiarimenti in merito ai soggetti obbligati, con particolare riferimento agli enti non profit (i chiarimenti sono riportati nella nota ministeriale sotto forma di FAQ, integrabili sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate).
Nel dettaglio, chiarisce la nota in esame, gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva del citato art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Infatti, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
Tuttavia, è importante sottolineare che, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
In concreto, la nota quindi fa una distinzione tra:
Inoltre, la nota evidenzia che l’obbligo comunicazionale non riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD, in quanto tale obbligo concerne esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ovvero quello del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco completo è in calce alla nota dell’11 gennaio 2022). Tenuto conto che si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che
“in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere, dunque, più di una qualora gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori; le sanzioni, inoltre, potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.