Speciale Pubblicato il 24/01/2022

Tempo di lettura: 8 minuti

Nuova disciplina del Patent Box dal 2021

di Dott. Massimiliano Musumeci , Russo dott.ssa Valeria

Patent Box: guida alla disciplina in vigore dal 2021



Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, ha, di fatto, proceduto alla “sostituzione” del “vecchio” Patent Box con un nuovo regime agevolativo consistente in una “Super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per determinati beni immateriali

Il nuovo incentivo prevede una maggiore deducibilità fiscale dei costi di R&D relativi ai beni immateriali agevolati nella misura del 110%.

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Premessa: il vecchio incentivo Patent Box

L’agevolazione Patent Box era stata introdotta nell’ordinamento fiscale italiano dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”)[1], con disposizioni attuative dal decreto 28 novembre 2017. Si trattava di un regime di natura opzionale, consistente nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali (c.d. contributo economico o “reddito figurativo”) per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

L’opzione, con durata quinquennale (rectius, cinque periodi d’imposta), era irrevocabile, rinnovabile ed agevolava i seguenti beni immateriali:

Il regime in questione agevolava, nello specifico, le seguenti tipologie di utilizzo dei beni immateriali:

L’accesso al regime agevolativo prevedeva, inizialmente, una differenziazione basata sulle modalità di utilizzo degli intangibles agevolati:

Con l’art. 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58[3], il legislatore ha poi previsto la possibilità di “autoliquidare” il beneficio per tutte le tipologie di impiego dei beni immateriali oggetto di agevolazione (quindi anche in caso di utilizzo diretto), adempiendo a determinati obblighi documentali. 

L’incentivo, avente ad oggetto sia le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sia l’IRAP, si traduceva in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione (per un importo che, dal 2017, risultava pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli intangibles agevolati).      

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[1] successivamente modificata dall’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. “Decreto Investment Compact”) e dall’art. 1, comma 148, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[2] in caso di utilizzo “indiretto” - cioè di concessione in licenza del bene immateriale - nei confronti di soggetti “terzi”, l’accesso al regime agevolato tramite accordo di ruling risultava precluso. Analoghe considerazioni valevano per le plusvalenze da cessione di bene agevolabile nei confronti di soggetti terzi.

[3] con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (prot. n. 2019/658445) erano state emanate le disposizioni attuative della modifica legislativa.

Le novità del Patent Box 2021

L’art. 6, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d.  “Decreto Fiscale”[1])  ha, di fatto, sostituito il “vecchio” regime Patent Box con una  “Super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni intangiblesutilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.

Il nuovo regime agevolativo è stato oggetto di significative modifiche ad opera dell’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”). Per alcuni aspetti, la riforma ha aumentato gli effetti positivi dell’incentivo[2], restringendo d’altro canto il perimetro applicativo del nuovo regime[3].

In estrema sintesi, l’art. 6 del D.L. n. 146/2021, come modificato dalla legge di bilancio 2022, prevede che:

i soggetti beneficiari possono predisporre idonea documentazione al fine di ottenere, in caso di rettifica del beneficio da parte degli organi di controllo, la non applicazione della sanzione per infedele dichiarazione[4]

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[1] pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 ed entrato in vigore il successivo 22 ottobre.

[2] ad esempio, incrementando l’entità dell’agevolazione dal 90% al 110% o consentendo la cumulabilità del beneficio in esame con il credito d’imposta ex L. 160/2019.

[3] estromettendo dai beni agevolabili i marchi e il know how.

[4] ex art. 1, comma 2, D.lgs. 471/97.

Patent box 2021: presupposti applicativi del nuovo regime

Il regime agevolativo previsto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021 è di natura opzionale: per poterne beneficiare, il soggetto interessato deve, pertanto, presentare, ex comma 1, un’opzione che ha le seguenti caratteristiche

Il comma 3 dell’art. 6 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di esercizio dell’opzione

Con riferimento al presupposto soggettivo, il comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 146/2021 stabilisce che “i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo”. Di conseguenza, in assenza di specifiche limitazioni da parte del testo normativo, possono optare per il regime di favore[1]:

Con riferimento a questi ultimi soggetti, il successivo comma 2 dell’art. 6, subordina l’applicazione della disciplina agevolativa alla sussistenza di due requisiti:


Ambito soggettivo del nuovo regime

Soggetti beneficiari

“titolari di reddito d’impresa” 

 

Ditte individuali

Società di persone

Enti non commerciali

(attività commerciale)

Società di capitali

Stabili organizzazioni


 L’art. 6 del D.L. “fiscale” nulla dispone in ordine a possibili soggetti specificatamente esclusi dal nuovo regime agevolativo. 

L’art. 3 del decreto 28/11/2017 e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate[7] stabilivano l’impossibilità di accedere al regime di favore da parte delle società assoggettate a procedure concorsuali[8] e ai soggetti, pur titolari di reddito d’impresa, con determinazione del reddito tramite metodologie diverse da quella analitica[9].

Con riferimento al presupposto oggettivo, il comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 146/2021[10] delimita l’ambito applicativo del regime agevolativo ai seguenti beni immateriali

Dal comma 3 si evince, inoltre, che per fruire dell’incentivo tali beni immateriali devono essere utilizzati dai soggetti interessati - direttamente o indirettamente - nello svolgimento della propria attività d’impresa.

Da ciò pare possibile desumere che, analogamente al previgente regime, sono incentivati:

 Analogamente al “vecchio” regime Patent Box, l’elenco dei beni immateriali agevolabili è da considerarsi tassativo. Di conseguenza, il diritto d’autore[11], ad eccezione del software protetto da copyright, è escluso dal nuovo incentivo. 

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[1] a condizione che svolgano le attività di ricerca e sviluppo di cui al successivo comma 4.

[2] ex art. 55 del TUIR.

[3] ex art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.

[4] ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR.

[5] ex art. 5, comma 1, TUIR.

[6] art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR.

[7] con la Circolare n. 11/E del 2016.

[8] fallimento, liquidazione coatta amministrativa, etc.

[9] ad es., nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole con reddito calcolato su base catastale.

[10] post “Legge di bilancio 2022”.

[11] opere letterarie, scientifiche, fotografiche, dell’arte cinematografiche, opere e composizioni musicali, etc.



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