La finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.) ha introdotto la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.
Nello specifico il contribuente può decidere di effettuare la sua scelta in uno dei seguenti ambiti:
Gli enti beneficiari sono obbligati ad utilizzare tali somme per il solo perseguimento delle attività istituzionali, escludendo esplicitamente il loro utilizzo per le spese di pubblicità sostenute per le campagne di sensibilizzazione del 5 per mille.
L’Amministrazione erogatrice del contributo, di contro, dovrà vigilare sull’effettiva destinazione di tali devoluzioni.
La legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) all’art. 3, comma 6, e l’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008, hanno previsto l’obbligo della rendicontazione delle somme ricevute da parte degli enti beneficiari per dimostrare in modo trasparente e dettagliato, l’impiego delle stesse nel pieno rispetto della volontà del legislatore.
Dal 2008 diviene quindi obbligatorio, per ogni ente percettore, qualsiasi sia la cifra ricevuta (già dal 2006 per le associazioni sportive dilettantistiche), l’elaborazione di un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa dai quali risulti in modo chiaro la destinazione delle somme percepite.
Tale rendiconto dovrà essere redatto entro 12 mesi dal ricevimento del contributo e conservato per un periodo di 10 anni.
Inoltre se l’importo ricevuto è superiore a 20.000 euro (15.000 per il solo 2008) è obbligatoria la trasmissione del rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono reperibili le linee guida per la rendicontazione e il modello di rendiconto.
Con la Legge 106/2016 e il Decreto Legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 facente parte della cosiddetta Riforma del Terzo Settore, si è completato l’istituto del 5 per mille che in gran parte ha ribadito quanto previsto dalla normativa precedente.
All’art. 8 si dettano le modalità con le quali gli enti beneficiari dovranno dare trasparenza della destinazione delle somme ricevute.
In particolare il rendiconto che dovrà essere sempre accompagnato da una relazione illustrativa dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dal momento della sua redazione (che dovrà avvenire sempre entro 12 mesi dal ricevimento del contributo) al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Inoltre sarà obbligo dell’ente beneficiario la pubblicazione di tale rendicontazione sul proprio sito web entro i 30 giorni successivi all’invio del rendiconto all’amministrazione erogatrice alla quale dovrà darne comunicazione entro i successivi 7 giorni.
Nel caso l’ente non proceda alla pubblicazione sulla pagina web, l’art. 8 attribuisce al Ministero il potere di diffidare l’ente che nel termine di 30 giorni, dovrà attivarsi per quanto non precedentemente posto in essere; il Ministero, inoltre, avrà potere di irrogare una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito se l’ente non procede a quanto dovuto nel termine assegnato.
Di contro, l’amministrazione finanziatrice dovrà pubblicare sul proprio sito web entro i successivi 90 giorni l’elenco dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo con l’importo erogato e il link al sito web dell’ente beneficiario, per quest’ultimo avrà tempo 30 giorni dal momento della comunicazione da parte dell’ente.
Così come per l’ente anche per l’amministrazione erogatrice sono previste sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione.
Tali nuove disposizioni non prevedono più un tetto minimo sotto il quale non sia più dovuto l’invio della rendicontazione al Ministero e considerando che il testo normativo è entrato in vigore il 19 luglio 2017 gli enti beneficiari si sono interrogati se la norma da prendere di riferimento nel periodo successivo fosse questa o la precedente.
Tutto questo in quanto ad oggi non è stato ancora istituito il Registro Unico del Terzo Settore e diversi decreti attuativi non sono stati ancora emanati, come anche quello previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 111/2017 che dovrebbe definire le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
A fronte di tutto ciò il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato una nota la n. 2106 del 26/02/2019 la quale riporta che in assenza di quanto sopra già detto gli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione dei rendiconti continuano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12 bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/4/2010 come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/7/2016.
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Chi sono i beneficiari del 5 per mille?
I beneficiari del 5 per mille sono:
– organizzazioni di volontariato
– cooperative sociali
– organizzazioni non governative
– enti ecclesiastici delle confessioni religiose – Onlus
– associazioni di promozione sociale
– associazioni e fondazioni che operano nei settori della ricerca scientifica e dell’università
– enti della ricerca sanitaria
– associazioni sportive dilettantistiche riconosciute