La fiscalità differita ha l’obiettivo di riconoscere gli effetti fiscali dei fatti amministrativi nel medesimo esercizio in cui sono rilevati le operazioni di gestione, ovvero nell’esercizio di competenza economica secondo le norme civilistiche e i principi contabili.
L’OIC 25 [1]perimetra la definizione di differenza temporanea ad una certa data “la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi”
Diversamente, la differenza permanente rappresenta ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.
Nel proseguo si analizzano:
L'articolo continua dopo la pubblicità
Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:
a. operazioni che hanno effetto sul conto economico. Si tratta di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o imponibili)ai fini fiscali. Ovvero di differenze - che si generano per effetto della normativa fiscale - tra il risultato civilistico ed il reddito imponibile ed hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi; (si tratta di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico)[2].
b. operazioni che non hanno effetto sul conto economico Si tratta, ad esempio, di operazioni straordinari: fusioni, scissioni o conferimenti, correzioni di errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta.
Dette differenze si distinguono in:
i. differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi, ossia differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte.
Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell’esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell’esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e, dunque, la società iscrive una passività per imposte differite che saranno pagate negli esercizi successivi.
Alcuni esempi:
ii. le differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi, si riferiscono a quelle differenze - temporanee - che, nella determinazione del reddito imponibile di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Un esempio la perdita fiscale.
Le differenze temporanee deducibili generano imposte anticipate, ossia imposte dovute nell’esercizio in corso superiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio. La società iscrive, pertanto, un’attività per imposte anticipate per le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi. Tali differenze possono derivare:
Sulla base di quanto esposto fin qui, le differenze temporanee, utilizzando un prospetto di sintesi, possono dare luogo all’iscrizione di:
Imposte differite passive | Importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili |
Attività per imposte anticipate | Importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a: 1. differenze temporanee deducibili 2. riporto a nuovo di perdite fiscali |
La fiscalità differita deve essere rilevata in bilancio nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee, ad eccezione dei seguenti casi:
L’articolo 2424 del codice civile prevede che nello stato patrimoniale:
La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata dalla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”[5]. Segue la rappresentazione contabile:
Lo stanziamento di imposte anticipate va rilevato come segue:
Imposte anticipate | a | Imposte anticipate |
|
Nei successivi periodi di imposta viene così rilevato l'utilizzo delle imposte anticipate:
Imposte anticipate | a | Imposte anticipate |
|
La scrittura di stanziamento della fiscalità differita è la seguente:
Imposte differite | a | Fondo imposte differite |
Nei successivi periodi d'imposta viene stornata la quota di imposte differite ed imputata a conto economico in diminuzione delle imposte correnti:
Fondo imposte differite | a | Imposte differite |
Il revisore deve verificare:
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se sussiste il requisito di ragionevole certezza. La ragionevole certezza è comprovata quando:
L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver considerato che le perdite dell’esercizio 20….. derivano in massima parte da circostanze ben identificate e non ripetibili (quali gli oneri relativi alla cessione del …………………………) e attentamente valutata la ragionevole certezza del verosimile conseguimento di un reddito imponibile negli esercizi futuri che consentirà di recuperare i crediti per imposte differite e anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul Piano economico quinquennale della Società 20…-20… e su un’apposita analisi eseguita e supportata da elementi oggettivi, quali ad esempio: la vendita del ……………….. ed il venir meno per il futuro delle forti perdite di quel Gruppo e degli oneri relativi per la controllante, minori costi del personale dovuti all’uscita nel 20… di circa n. … dipendenti di …………….. S.p.A., plusvalenze per circa € ……………………. registrate sulla vendita di terreni già eseguita nel marzo 20…, recupero di efficienza sui vari stabilimenti aziendali, ecc.
Alla luce di quanto detto sopra ed agli effetti dei bilanci al 31/12, la disamina delle imposte differite anticipate deve attenzionare di amministratori e revisori. In particolare, a seguito della crisi economica prodotta dall'emergenza sanitaria, è opportuno valutare gli effetti che possono prodursi sulla rilevazione delle attività per imposte anticipate e sulla ragionevole certezza del futuro recupero delle stesse. Ove la società ritenga che gli effetti della crisi non siano temporanei, con una previsione di perdite negli esercizi successivi o di redditi imponibili non sufficienti per consentire l'utilizzo delle differenze temporanee anticipate, deve ridurre il valore contabile di tali attività. La riduzione (che deve essere rilevata nella voce "20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate") produce un effetto negativo sul Conto economico. Qualora la società ritenga la crisi temporanea, può mantenere il valore della differenza temporanea anticipata rilevato in bilancio[7].
[1] Cfr. paragrafi 13,14,15. Nel presente principio si utilizzano i termini imposte differite e imposte anticipate (previsti dal codice civile) come sinonimi di imposte differite passive e imposte differite attive. Con il termine fiscalità differita si intendono sia le imposte differite che le imposte anticipate.
[2] Cfr. OIC 25, par. 13 “…Alcuni componenti di reddito, in tutto o in parte indeducibili o imponibili, producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un’attività o passività nello stato patrimoniale”.
[3] Cfr OIC 12/2017
[4] Cfr. OIC 25, par. 55
[5] Sul punto si veda par. 27 dell’OIC 25.
[6] Caratteristiche dei piani industriali: approvazione formale da parte del CdA; adeguamento annuale in relazione ai risultati effettivamente conseguiti; concretezza e realizzabilità; Analiticità; in caso di storia recente di perdite, indicazione degli elementi di discontinuità; indicazione delle previsioni degli IMPONIBILI IRES; Arco temporale ragionevole (3 esercizi, massimo 5).
[7] Cfr Sul punto si veda Latorraca S. , Quaderno n. 158/2021, p. 197-208 - 'Le novità del bilancio 2020', Eutekne