L’introduzione del registratore di dati di evento (scatola nera) che memorizza una serie di dati anonimizzati relativi al veicolo, in un breve arco di tempo prima, durante e subito dopo la collisione, rappresenta una novità, per i nuovi modelli omologati, da luglio prossimo. Un passo importante per acquisire dati approfonditi sugli incidenti, utilizzabili dagli Stati dell’UE per svolgere analisi sulla sicurezza stradale e valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate. Non sarà possibile identificare il proprietario, né il singolo veicolo, sulla base dei dati memorizzati.
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Il Regolamento UE 2019/2144, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, il tutto dalla prospettiva della loro sicurezza e protezione degli occupanti dei veicoli, come pure degli altri utenti vulnerabili della strada, ha introdotto una serie di obblighi “automotive”. La data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato, è il 6 luglio 2022. La data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, è il 7 luglio 2024. Pertanto:
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Lo stesso regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò significa che l’Italia non dovrà emanare nessuna legge interna.
Scatole nere obbligatorie a prova privacy
L’introduzione di registratori di dati di evento (cd. scatole nere o black box) che memorizzano una serie di dati anonimizzati relativi al veicolo, in un breve arco di tempo prima, durante e immediatamente dopo la collisione (per esempio innescati dal gonfiaggio dell’airbag), secondo le intenzioni del legislatore di Bruxelles, rappresenta un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sui sinistri. È stato quindi reputato opportuno esigere che i nuovi veicoli, dal luglio prossimo, siano dotati di tali registratori. Ma qual è lo scopo della raccolta dei dati? Questi saranno utilizzabili dagli Stati membri sia per effettuare analisi della sicurezza stradale che per valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate. E la privacy in che modo sarà tutelata? La gestione dei dati dovrà essere tale da non permettere di identificare né il singolo veicolo, né il proprietario, in base ai medesimi dati memorizzati.
Dati registrabili
Anzitutto le scatole nere non potranno essere disattivate. E questo dovrebbe essere scontato. I dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione, devono comprendere almeno:
• la velocità del veicolo,
• la frenata,
• la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada,
• lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza,
• il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112,
• l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti.
Inoltre, i dati raccolti:
Non sarà possibile individuare il veicolo o il titolare in base ai dati della scatola nera
La scatola nera, secondo le prescrizioni europee, non può essere in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section), del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario dello stesso.
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Ma le novità non riguardano solo l’introduzione della scatola nera, perché il Regolamento impone pure che i veicoli, sempre da luglio prossimo, siano dotati di una serie di sistemi avanzati:
• adattamento intelligente della velocità;
• interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;
• avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente;
• avviso avanzato di distrazione del conducente;
• segnalazione di arresto di emergenza;
• rilevamento in retromarcia.
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