L’art. 3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Tuttavia, è ammessa l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
La norma, quindi, limita le possibilità di difesa del contribuente che sono previste in materia di contenzioso tributario laddove l’impugnabilità del ruolo è espressamente prevista dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 32.12.1992, n. 5456, secondo cui “il ricorso può essere proposto avverso: … d) il ruolo e la cartella di pagamento” il cui complemento si rinviene al successivo art. 2, comma 2, secondo cui “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione dei ruolo”.
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La circolare 23.4.1996, n. 98/E, aveva affermato la piena legittimità dell’impugnazione del ruolo, oltre che della cartella di pagamento, circostanza che rappresentava “una novità della riforma, in entrambi i casi si tratta di titoli esecutivi finalizzati alla riscossione coattiva”.
La riscossione coattiva, in effetti, ha inizio proprio con la formazione del “ruolo” cioè con l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.
Il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica del titolare dell’ufficio o da un suo delegato (art. 12, comma 4, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602), secondo le modalità procedurali indicate nel d.m. 3.9.1999, n. 321, per essere, quindi, affidato all’agente della riscossione che notifica la cartella di pagamento.
In sintesi, l’impugnazione della cartella di pagamento significa anche impugnazione del ruolo.
La novità, in materia di contenzioso tributario, è rappresentata dalla sentenza 2.10.2015, n. 19704, secondo cui il contribuente può impugnare l’”estratto di ruolo” se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione.
La sentenza valorizza l’impugnazione asserendo che:
Secondo tale sentenza, confortata anche con successive pronunce, il contribuente, qualora non sia stata notificata la cartella di pagamento, e quindi il ruolo, può impugnare l’estratto di ruolo, in riferimento agli atti che vi sono indicati, che è stato rilasciato su sua richiesta al fine di prendere conoscenza del proprio debito.
La disposizione contenuta nel citato art. 3-bis, prevedendo la preclusione all’impugnazione, limita il potere di difesa del debitore poiché rende definitiva la pretesa se la cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata o se la pretesa è prescritta.
L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l’invalidità della notifica è correlata alla dimostrazione di un pregiudizio che dall’atto impositivo nei rapporti con la pubblica amministrazione nelle sole ipotesi di: