Come ormai noto, il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 introduce l’obbligo per tutti i lavoratori, pubblici e privati, che hanno compiuto 50 anni di età (o che li compiono in data successiva, entro il 15 giugno 2022) di possedere il Green Pass rafforzato (cioè rilasciato a seguito completamento del ciclo vaccinale o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022.
La norma è in vigore dall’8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe.
I lavoratori con meno di 50 anni, al momento, potranno accedere ai luoghi di lavoro col Green Pass “base” che viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico e risulta negativo. Ha validità di 72 ore per chi effettua un tampone molecolare e di 48 ore per chi effettua un test antigenico.
I lavoratori che non sono in possesso del Super Green Pass o del Green Pass “base” non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Di seguito forniamo una circolare informativa ad uso dei datori di lavoro.
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Sul tema possono essere utili :
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022, il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.
Il nuovo provvedimento prevede:
Pertanto, a partire dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 il nuovo decreto prevede l’estensione del suddetto obbligo vaccinale a
ESENZIONI
Sono esenti dall’obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
SANZIONI
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.
Sono previste le seguenti sanzioni amministrative: