La legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30.12.2021) ha destinato circa 2 miliardi di euro a misure per il sostegno dell'agricoltura, pesca e filiere collegate. Nei paragrafi che seguono un riepilogo deI principali provvedimenti , sia nuovi che riconfermati, che riguardano gli imprenditori del settore.
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Abolizione IRAP (comma 8)
A decorrere dal 1.1.2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni di cui alla lett. b) e c) dell’art. 3, comma 1 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446. La novità interessa gli esercenti attività di allevamento di animali, di agriturismo e per le attività a determinazione forfetaria del redito ai sensi dell’art. 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
Proroga cartelle di pagamento (comma 913)
Le cartelle di pagamento notificate fino al 31.3.2022 devono essere pagate entro 180 giorni dalla data della notifica (e non entro 60 giorni), ma il termine per proporre ricorso resta fermo a 60 giorni.
Per le richieste di pagamento rateale non è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di difficoltà se l’importo non supera € 60.000 (e non più € 100.000).
Per i piani di pagamento rateale richiesti dal 1.1.2022 la decadenza si verifica nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Invece, per le dilazioni in essere al giorno 8.3.2020 per 18 rate e per quelli concessi dopo l’8.3.2020 e entro il 31.12.2020 per 10 rate anche non consecutive.
Detassazione redditi dominicali e agrari (comma 25)
E’ prorogata a tutto l’anno 2022 la detassazione ai fini dell’Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Il beneficio era già riconosciuto per il periodo 2017-2021.
Compensazione per cessioni di bovini (comma 527)
E’ prorogata all’anno 2022 l’applicazione della percentuale di compensazione forfetaria del 9.5%, da computare in detrazione dall’IVA dovuta, per le cessioni di bovini e suini da chi applica il regime speciale previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
La compensazione dei crediti d’imposta (comma 72)
A decorrere dal 1.1.2022 la soglia massima di crediti d’imposta e dei contributi compensabili è fissata n 2 milioni di euro. Fino all’anno 2000 l’importo era di un milione di euro (art. 147 del d.l. 19.5.2020, n. 34), elevato a 2 milioni per l’anno 2021 con l’art. 22 del d.l. 25.5.2021, n. 73.
Proroga delle detrazioni d’imposta per “bonus verde” (comma 37)
Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni Irpef relative ad interventi per “bonus verde”: 36% fino ad un massimo di euro 5.000 di spesa per unità immobiliare ad uso abitativo per “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pubblici.
Proroga registro cereali
E’ prorogato al giorno 30.4.2022 il termine entro il quale verrà adottato il d.m. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplinerà il registro telematico per la movimentazione di cereali e farine di cereali di cui all’art. 1, comma 139, della l. 30.12.2020, n. 178 (art. 18 del d.l. 30.12.2021, n. 228)
Le agevolazioni per i giovani (comma 520)
E’ prorogata fino al 31.12.2022 la decontribuzione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni prevista dall’art. 1, comma 503, della l. 27.12.2019, n. 160.
L’interessato deve iscriversi nella previdenza agricola entro il 31.12.2022 beneficiando dell’esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, alla quota di invalidità, vecchiaia e superstiti e al contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della l. 3.6.1975, n. 160.
Agevolazioni per l’imprenditoria femminile (comma 523)
Per favorire il ricambio generazionale femminile nel settore dell’agricoltura possono essere concessi mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. I benefici sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato previsti per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni sono riconosciute a favore delle imprese, in qualsiasi forma costituite che subentrino nella conduzione di un intera azienda agricola, che esercita esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, e che presentino progetti per lo sviluppo e il consolidamento dell’azienda agricola nel settore agricolo e in quelli della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 10-bis, comma 1, del d.lgs. 21.4.2000, n. 185).
L’impresa subentrante deve avere i seguenti requisiti:
Il credito d’imposta per investimenti (comma 44)
E’ estesa fino al 31.12.2022 (ovvero il 30.6.2023 se entro il 31.12.2022 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) la normativa prevista dall’art. 1, comma 1051, della l. 30.12.2020, n. 178.
Per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa che effettuano investimenti materiali indicati all’allegato A annesso alla l. 11.12.2016, n. 232 (cioè “industria 4.0”) nuovi dal 1.1.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Sono agevolate anche le spese per servizi sostenute in relazione ai beni immateriali indicati nell’allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (c.d. “cloud computing”) per la quota imputabile per competenza. Il credito d’imposta è pari al 20% dei costi totali fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per la quota eccedente e fino a 10 milioni di euro e del 5% per l’eccedenza e fino a 20 milioni di euro. Il credito d’imposta è fruibile in tre quote annuali.
Il credito d’imposta per beni materiali “industria 4.0”
credito d’imposta | Investimento (milioni di euro) | |
2022 | 2023 - 2025 | |
40% 20% 10% | 20% 10% 5% | fino a 2,5 oltre e fino a 10 oltre 10 e fino a 20 |
Per gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla suddetta legge effettuati dal 16.1.2020 e fino al 31.12.2023 ovvero entro il 30.6.2024 a condizione che l’ordine sia accettato dal venditore entro il 31.12.2023 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo, il credito d’imposta è pari al 20% del totale dei costi fino a 1 milione di euro, comprese le spese per servizi in relazione ai suddetti beni per la quota imputabile per competenza. Per quelli fatti nel 2024 il credito è riconosciuto nella misura del 15% e se fatti entro il 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026 in presenza delle suddette condizioni entro il 31.12.2025, nella misura del 10%, fermo restando il tetto di 1 milione di euro. Il credito è fruibile in tre quote annuali.
Il credito d’imposta per i beni materiali “industria 4.0”
Limite ammissibile annuo: 1 milione di euro.
Dal 16.11.2020 al 31.12.2023.l 20%
2024 15%
2025 10%
Per gli investimenti di tipo diverso (cioè “beni di tipo ordinario”) fatti dal 1°.1.2023 non è più riconosciuto il credito d’imposta del 6%, fino a due milioni di euro di investimento, fruibile immediatamente.
La legge di bilancio 2022 prevede inoltre stanziamenti:
Conferma ”esterometro”
La comunicazione “esterometro” continua ad avere la cadenza trimestrale, per effetto dell’art. 5, comma 14-ter, del d.l. 21.10.2021, n. 146, fino al 30.6.2022.
Semplificazione modelli Intrastat
Con la determina 23.12.2021, n. 493869/RU, l’Agenzia delle dogane sono state introdotte semplificazioni nella compilazione dei nuovi modelli Intrastat, tra i quali spicca la novità della Sezione 5 del modello INTRA1 relativa alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock”. La disposizione entra in vigore per le operazioni fatte dal 1.1.2022.
Nuovo limite pagamenti in forma tracciabile
Per effetto dell’art. 18 del d.l. 26.10.2019, n. 124, l’importo massimo dei pagamenti fatti per contanti, dal 1.1.2022, è ridotto da € 1.999,99 a € 999,99. Pertanto, i pagamenti in forma tracciabile devono essere eseguiti se l’importo è di € 2.000 o superiore anche per i pagamenti tra due soggetti (ad ed., impresa e impresa, socio e società di cui fa parte, legale rappresentante e socio) per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per pagamento di utili, per conferimento di capitale. Non sussiste la fattispecie di “soggetti diversi” i trasferimenti tra l’imprenditore individuale e la sua ditta.
Slittano le sanzioni POS
Per effetto dell’art. 19-ter del d.l. 6.11.2021, n. 152, a decorrere dal 1.1.2023, nel caso di mancata accettazione del pagamento, di qualsiasi importo, con carta di pagamento nei confronti del soggetto obbligato si applica la sanzione di € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale l’accettazione del pagamento è rifiutata.