L’art. 1, commi da 15 a 19, della l. 3012.2021, n. 234, rivede la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione disponendo:
Il precedente comma 14 modifica la governance del servizio nazionale della riscossione per cui Agenzia delle entrate-Riscossione non è più sottoposta “all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze” ma “all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle entrate, della quale è ente strumentale”.
L’innovazione normativa in materia di riscossione dispone che all’entrata del bilancio dello Stato sono acquisite:
L’agente della riscossione, entro il giorno 15 del mese successivo al percepimento delle somme riversa le quote spettanti in apposito capitolo del bilancio dello Stato.
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L’innovazione decorre dall'1.1.2022, ma fino all’approvazione del decreto citato continua ad essere applicato il d.m. 21.11.2000.
Per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31.12.2021 continuano ad essere applicati:
La nuova disciplina ha effetto par i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il 31.12.2021 per cui le cartelle di pagamento che vengono notificate nell’anno 2022 ma in base al ruolo affidato entro il 31.12.2021, ai sensi di quanto previsto dal d.m. 3.9.1999, n. 321, continuano a richiedere il pagamento dell’aggio, al pari dei piani di pagamento rateale richiesti nel 2022 per tali cartelle.
Il confronto della disciplina (art. 17 del d.lgs. 1.4. 1999, n. 112)
Oneri di riscossione e esecuzione | fino al 31.12.2021 | dal 1.1.2022 |
a carico del debitore: su somme iscritte a ruolo e interessi di mora | 3% se pagate entro 60 6% se successivamente | NO |
| € 5,88 d.m. 21.11.2000 | decreto (1) (2) decreto (1) (2) |
1. La misura verrà determinata con apposito decreto.
2. Fino all’entrata in vigore dell’apposito decreto continua ad essere applicata la normativa previgente