L’articolo 13 del Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 numero 215), cosiddetto Decreto “Fiscale”, modifica l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 contenente norme “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La novità, introdotta in sede di conversione in legge del Decreto, prevede “al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo in capo al committente di segnalare “l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori” a mezzo invio di “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.
L’invio della comunicazione “mediante SMS o posta elettronica” dovrà avvenire con le modalità operative definite dall’articolo 15 comma 3 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, in materia di prestazioni rese dai lavoratori intermittenti.
La violazione degli obblighi è punita con una “sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.
In questi casi non si “applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124”.
Vediamo di seguito la procedura per la comunicazione obbligatoria di utilizzo dei lavoratori occasionali.
L'articolo è tratto dall' e book dello stesso autore: "Lavoro autonomo occasionale Guida completa dopo la legge di bilancio 2022"
( AGGIORNAMENTO 12.1.2022 Si segnala che in materia è intervenuto ieri sera l'ispettorato del lavoro con una nota specifica sulle tempistiche di comunicazione per gli incarichi già in corso e l'utilizzo della posta elettronica.
Vedi i dettagli in "Comunicazione occasionali via mail: prima scadenza 18 gennaio" - NDR)
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L’articolo 14 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal Decreto “Fiscale”, sulle modalità operative della comunicazione riguardante i lavoratori autonomi occasionali rinvia all’articolo 15 comma 3 del citato D.lgs. 81/2015.
Questa norma prevede l’obbligo per il datore di lavoro:
nell’ambito dei rapporti di lavoro intermittente, di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”.
Nel frattempo la DTL è divenuta Ispettorato territoriale del lavoro e la comunicazione (da inoltrarsi anche nel giorno stesso di inizio della prestazione purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) avviene (come indicato dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27) a mezzo invio del Modello “Uni-Intermittente”.
Il modello in questione “che non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione” (Circolare numero 27/2013) contiene:
I possibili canali di invio della comunicazione comprendono:
ATTENZIONE
In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l’invio della comunicazione preventiva può avvenire a mezzo fax indirizzato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. Al datore di lavoro è comunque fatto obbligo di conservare copia del fax oltre alla ricevuta di EVENTUALE malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.
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