Alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018 al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 vogliamo affrontare la parte che più è stata modificata dal decreto ovvero l’art. 18 relativo alle “Misure fiscali e di sostegno economico”.
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l decreto correttivo ha totalmente riscritto i commi 1 e 2 dell’Art. 18 che adesso recitano:
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui all’articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2. L’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e’ consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente e’ applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
Per quanto riguarda il comma 1 si esclude dall’imponibile fiscale l’importo degli utili destinati al versamento del contributo per l’attività ispettiva oltre a tutte le somme imputate a riserva indivisibile , quindi, di contro, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche nella forma indiretta come riportato dall’art. 3 comma 2 ai punti a, b, c, d, e, f. Inoltre, così come previsto per le cooperative, tali riserve potranno essere utilizzate a copertura delle eventuali perdite ma la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle riserve stesse.
Il comma 2, invece, esclude che le imposte in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire base imponibile (c.d. effetto imposte da imposte) si vuole evitare così che l’importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere oggetto di ripresa in aumento come costo non ammesso in deduzione.
Il comma 3 che introduce l‘agevolazione degli investimenti nel capitale sociale dell’imprese sociali accordando una detrazione irpef pari al 30% della somma investita, resta per lo più invariato dal decreto originario ma estende il beneficio alle imprese che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni invece dei 36 mesi.
Il beneficio fiscale, in caso di incapienza nel periodo in cui è stato effettuato l’investimento, può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche anche in periodi di imposta successivi ma comunque non oltre il terzo.
L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo di imposta non può eccedere € 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno 5 anni (nel decreto originale erano 3).
Il disinvestimento, anche parziale, prima del termine dei 5 anni comporta la perdita totale del beneficio fiscale con l’obbligo di restituzione con aggiunta degli interessi legali maturati.
Il comma 4 in linea con il precedente comma 3 detta l’agevolazione degli investimenti nel capitale sociale delle imprese sociali da parte dei soggetti IRES.
Come nel precedente articolo l’investimento deducibile è pari al 30% della somma investita che non può eccedere per ciascun periodo di imposta € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 5 periodi di imposta (nel decreto originale erano 3).
il disinvestimento, anche parziale, prima del termine dei 5 anni fiscali comporta la perdita totale del beneficio con l’obbligo di recupero a tassazione dell’importo precedentemente dedotto con aggiunta degli interessi legali.
Soggetti | Detrazione/Deduzione | Investimento Max | Mantenimento quota |
Persone Fisiche | 30 % somma investita | 1.000.000,00€ | Almeno 5 anni |
Soggetti IRES | 30 % somma investita | 1.800.000,00€ | Almeno 5 anni |
Il comma 5 dispone che quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4 si applichi per quanto riguarda gli atti di dotazione e i contributi di qualsiasi natura anche alle fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.
Il comma 7 disciplina che alle imprese sociali non si applica la norma delle società non operative (società di comodo) anche nel caso di perdita sistematica oltre alla disapplicazione degli studi di settore e dei nuovi indici sintetici di affidabilità.
Il comma 8 riporta le modifiche apportate al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Il correttivo, inoltre istituisce due nuovi commi; il comma 8 bis e il comma 8 ter.
Il comma 8 bis, analogamente a quanto previsto dall’art. 94 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) disciplina lo scambio di informazioni degli esisti dei controlli fiscali e civilistici tra le amministrazioni vigilanti e l’Amministrazione finanziaria, che potrà esercitare controlli anche in autonomia, per la valutazione in merito all’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale.
Il comma 8 ter precisa che la violazione delle norme contenute nell’art 18 comporta la decadenza delle agevolazioni con l’applicazione dell’art. 2545-sexiedecies del Codice Civile relativo alla gestione commissariale dell’impresa sociale.
Infine il comma 9 informa che l’entrata in vigore di quanto previsto dall’art. 18 (e dall’art. 16 in tema di fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali) è soggetta, così come per il Titolo X del Codice del Terzo Settore all’autorizzazione da parte della Commissione europea.