Il lavoro in ambito sportivo è sempre stato motivo di accesi dibattiti dovuti in principale misura alla incertezza normativa al riguardo. Esulando dagli aspetti meramente normativi e pratici del lavoro in ambito professionistico che, come ricordiamo, è precluso alla maggior parte degli sportivi e prerogativa invece di un ristretto numero di discipline sportive, analizziamo lo scenario attuale del lavoro in ambito sportivo, in attesa della entrata in vigore della Riforma dello Sport relativamente al punto in questione.
Attualmente le criticità relativamente alla corretta applicazione dei profili giuslavoristici in ambito sportivo è molto forte e dibattuta, in assenza di una certezza normativa al riguardo, motivo per cui la giurisprudenza diviene fonte di ispirazione importante, quasi un viatico o un faro, per evitare di incorrere in errori che comportano l’applicazione di sanzioni spesso molto pesanti.
Recenti sono alcune sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione sul tema dibattuto che meritano attenzione in attesa della entrata in vigore definitiva della Riforma dello Sport.
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Sentenza Civile Sent. Sez. L Num. 41397 Anno 2021 con Presidente: BERRINO UMBERTO, Relatore: CALAFIORE DANIELA, pubblicata in data 23/12/2021.
Su ricorso presentato dall’INPS si controverte dell’ambito dì efficacia della disposizione dettata dall'art. 67, primo comma, lett. m.) del d.P.R n. 917/86 (T.U.I.R.) ed in particolare se la stessa sia applicabile o meno alla posizione previdenziale dei soggetti che svolgono attività di istruttori sportivi presso le società sportive dilettantistiche.
Il problema è dibattuto, come dicevamo, da tempo. Un istruttore in possesso di qualifiche, che svolge la propria attività in maniera professionale, che è diversa da professionistica, può essere considerato un destinatario dei compensi contemplati nel citato articolo?
La posizione dell’INPS al riguardo è ferma da anni su un netto no e viene ribadita la posizione dell’Istituto anche nel ricorso in cui viene addotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708; dell'articolo unico del decreto ministeriale del 15 marzo 2005, n. 17445; dell'articolo unico del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 n. 17454; dell'art. 67, primo comma, lett. m) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; dell'art. 24, quinto comma, d.I.30 dicembre 2008, conv. con modif. dalla L.N. 14 del 2009.
L’Inps vuole i contributi sul lavoro sportivo e questo gli addetti ai lavori lo sanno da tempo. Ma la posizione della Corte quale è stata al riguardo?
Secondo la Corte gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi sono soggetti, in via generale, all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS.
Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’ obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L.N. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
Ulteriori sentenze da visionare al riguardo:
41467/21
41468
41570
A cui si aggiunge una ulteriore sentenza :
41729
Dalla lettura delle sentenze deriva una necessità di attenzione molto forte ai rapporti di lavoro in ambito sportivo con una analisi particolare alla loro natura soprattutto in relazione alla fattispecie relativa alla subordinazione lavorativa.
Non sempre e non con certezza ad ogni rapporto di lavoro in ambito sportivo può essere applicata senza indugio la possibilità dei compensi esenti contribuzione e tassazione fino a 10.000 euro , ex articolo 67 lettera m) TUIR (di cui spesso si è abusato), ma è necessaria una ricostruzione sul rapporto effettivo svolto dall’istruttore o dal collaboratore nei confronti della associazione o realtà sportiva.
La Corte in questo ci aiuta indicando come requisiti di ammissione di questo particolare tipo di regime :
Sull’ultimo punto una particolare attenzione: si confonde spesso il carattere della professionalità, che deriva appunto, e lo spiegano bene le sentenze, dalla corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche in modo non esclusivo, con il carattere “professionistico” nello sport, che è altra cosa.