L’articolo 1, comma 134, della legge di bilancio 2022 (L. N. 234 2021 ha reso strutturali le misure del congedo obbligatorio di paternità, e del giorno di congedo facoltativo introdotte dalla normativa precedente in forma sperimentale. Inoltre introduce un prolungamento dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome sotto un certo reddito.
Vediamo di seguito maggiori dettagli forniti dalla circolare INPS N. 1 del 3 gennaio 2022 sulle indennità di maternità per le lavoratrici e anche per i lavoratori autonomi ,nei casi previsti dalla legge e le novità procedurali comunicate :
L'articolo continua dopo la pubblicità
L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, afferma l'INPS ma la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo nei casi previsti dalla normativa vigente cioè nei casi di
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. (Vedi aggiornamento nell'ultimo paragrafo) Il riferimento temporale è il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'evento.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Lavoratrici lavoratori autonomi esercenti attività commerciali artigiane e del settore agricolo e della pesca :
L’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) La circolare ricorda che è necessaria la regolarità contributiva anche per gli ulteriori 3 mesi di indennità, e il congedo parentale facoltativo per le madri lavoratrici autonome - pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste - può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
che si aggiungono al periodo di maternità post partum Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata , sempre rientranti nei liniti di reddito previsti può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
Periodo transitorio
La circolare specifica che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi :
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
La domanda dovrà essere presentata solo in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Il messaggio 1657 comunica che la piattaforma per le domande è stata aggiornata per consentire la richiesta dell'estensione di 3 mesi ulteriori e specifica in particolare che:
Per richiedere l’estensione è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Ricorda di nuovo che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti , ma l’estensione è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Con il messaggio interno 1605/2022, l'istituto ha comunicato novità procedurali :
a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 239, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Come anticipato sopra le lavoratrici individuate dagli articoli 64, 66 e 70 del Dlgs 151/2001, che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo ordinario.
Il flusso di acquisizione della procedura di "domande online", per le domande di autonomi e iscritti alla gestione separata, è stato quindi modificato per consentire l'acquisizione della predetta dichiarazione.
Si evidenzia in particolare che procedura verifica:
ATTENZIONE : Sul requisito contributivo il messaggio sottolinea che: