Il Decreto milleproroghe pubblicato in GU n. 309 del 30 dicembre 2021 reca disposizioni urgenti in materie di termini legislativi.
In particolare, tra gli altri, reca proroghe ai termini:
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L'art 3 rubricato Proroga di termini in materia economica e finanziaria prevede di prorogare il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al 31 luglio 2022.
L'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Viene inoltre stabilito che:
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che:
Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti.
Da ultimo, si prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con delega per istruzioni di voto, previsto dall'articolo 135-undecies del TUF.
Con l'art 9 comma 1 si proroga al 31 dicembre 2022 quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, come modificato dall'articolo11, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, ossia "le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8 comma 3 della legge 15 aprile 1886 n 3818 il proprio patrimonio"
Si tratta di una disposizione di favore diretta ad accompagnare il processo di volontaria evoluzione delle società di mutuo soccorso verso nuove formule organizzative ove ritenute dai soci maggiormente funzionali al perseguimento dello scopo statutario.
Al fine di non disincentivare tali processi la disposizione non fa scattare per effetto della perdita della qualifica di società di mutuo soccorso conseguente all'avvenuta trasformazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio verse altra società di mutuo soccorso verso i fondi mutualistici o verso l'erario pubblico
Si propone di differire il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono perfezionare la trasformazione in associazione di promozione sociale o in associazione del terzo settore dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 ciò in quanto la categoria di associazione del terzo settore sarà assumibile solo con l'operatività del RUNTS rientrando essa nella sezione altri enti del terzo settore.
Poiché l'avvio della operatività della RUNTS è stata fissata al 23 novembre 2021 appare necessario assicurare le società di mutuo soccorso esistente alla data di entrata in vigore del codice del terzo settore una congrua finestra temporale dentro la quale poter operare le proprie scelte organizzative.
In considerazione del protrarsi del rischio sanitario e protrarsi della pandemia è necessario garantire le misure di contenimento dei contagi.
A tal fine, la disposizione è volta a prorogare fino al 31 marzo 2022 il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario distanza e la trattazione con scambio di note scritte per limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedie delle Commissioni tributarie.
Lo scopo ultimo della disposizione è, dunque, quello di ridurre il rischio di contagio da COVID, permettendo al contempo la definizione delle controversie tributarie.
Ciò in considerazione dell'efficacia di tali disposizioni processuali, che hanno consentito durante tutto il periodo pandemico di garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale.