Con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot.493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, sono state definite alcune modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
Ricordiamo che in relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, la presentazione può essere regolarmente effettuata fino al 7 marzo 2022, in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le nuove modalità previste dalla Determinazione citata.
Infatti, con il primo invio dei Modelli Intrastat del mese di gennaio 2022, sarebbero partite le novità introdotte con la Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 delle Dogane.
Alla luce di ciò è stato anche aggiornato il software per l'invio ossia il Programma Intr@Web per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi - Anno 2022.
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Come specificato dalle stesse Dogane l'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati (commercialisti etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi.
Attenzione al fatto che per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per le loro esigenze.
Ricordiamo sinteticamente che il Provvedimento n 493869/2021 con firma congiunta Dogane/Agenzia delle Entrate, prevede:
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
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Forse la più rilevante novità introdotta dal provvedimento di cui sopra è la modifica della soglia di esonero per la presentazione, su base mensile, del modello INTRA-2 bis.
Infatti, i soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora:
Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.
Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.
Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI.
I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al comma precedente.
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1.
Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
In applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari.
Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi. Inoltre, non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale.
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Le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, approvati dalle Dogane sono sostituiti dai modelli allegati alla presente Determinazione.
L’Allegato XI alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell’8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall’Allegato XI accluso alla presente determinazione.
L’Allegato XII alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, prot. n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle specifiche tecniche ed ai tracciati record degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, è sostituito dall’Allegato XII annesso alla presente determinazione.
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