Il Decreto del MEF del 21 giugno 2021 pubblicato in GU n.168 del 15.07.2021 reca disposizioni sulla disciplina agli effetti dell’IVA dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
All'articolo 1 comma 1 si prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.
E' assimilato alle cessioni di cui al comma 1 suddetto, l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto.
L'art 2 del decreto sancisce che per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio SDI di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2.
Il decreto è in vigore il 1° ottobre 2021 ed è composto da 23 articoli suddivisi in 7 Titoli:
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Cessioni di beni verso San Marino
Titolo III Cessioni di beni verso l'Italia
Titolo IV Disposizioni comuni e finali
Titolo V Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni
Titolo VI Prestazioni di servizi
Titolo VII Disposizioni transitorie e finali
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Le fatture di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino.
Lo stesso ufficio tributario, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.
L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.
La fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario.
L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 5, lett. b), ne dà comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
Se non ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il cedente regolarizza la fattura ai sensi degli articoli 3 comma 3, e 4 comma 3.
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Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.
Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario , il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da' comunicazione all'ufficio tributario.
In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.
L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.
L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.
Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese:
a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta;
c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti:
a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19;
b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.
Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti:
a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da' comunicazione all'ufficio tributario;
b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.
In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
In caso di versamenti carenti l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.
L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.
Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:
a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
b) presentano all'ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'art. 5, comma 1, lett. b).
Gli operatori economici italiani:
a) assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c);
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.
Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Per una sintesi delle novità ti consigliamo la circolare: E-fattura con San Marino facoltativa da ottobre
Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.
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