Pubblicato in GU n 309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 dicembre 2021 il DL n 229 contenente Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Come specificato dal comunicato stampa del Governo il testo prevede nuove misure:
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale NON si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo:
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 305 del 24 dicembre e in vigore dal giorno 25 dicembre, il Decreto Legge n 221 noto come Decreto festività recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
Sinteticamente il Decreto Festività contiene novità su:
L'articolo continua dopo la pubblicità
Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Inoltre, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.
Per quanto riguarda le mascherine si prevede che dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, trova applicazione anche in zona bianca.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
L'obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Il Decreto Festività prevede inoltre che:
Per quanto riguarda le disposizioni di accesso alle RSA dei visitatori si prevede quanto segue: