Durante la conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro 2022, di cui si attende l'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state nuovamente apportate modifiche al tema dei trasporti eccezionali. Vediamo cosa cambia
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Brevemente, con l’articolo 7-bis del decreto fiscale, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, viene di fatto ripristinata la precedente norma (cioè l'articolo 10 del Codice della strada) sulla massa massima consentita (il peso) dei trasporti su strada – i c.d. trasporti eccezionali. Norma che era stata infatti precedentemente modificata con la conversione in legge del D.L. 121/2021.
Andando con ordine, in tema di dimensioni massime bisogna premettere che:
Attenzione va prestata al fatto che sono state previste deroghe a tali limiti dimensionali per i c.d. trasporti eccezionali, per i quali è necessaria una specifica autorizzazione.
Prima della conversione in legge del D.L. 121/2021, l'art. 10 del codice della strada prevedeva due insiemi:
A ogni modo, il trasporto eccezionale di cui al comma 2, lettera b) poteva riguardare solo certi tipi di trasporto ( di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi) con massa complessiva che non poteva essere superiore a:
Tali limiti di massa potevano essere superati nel solo caso in cui veniva trasportato un unico pezzo indivisibile.
Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 121/2021 era stato approvato un emendamento secondo il quale per i complessi di veicoli a 5 assi la massa massima è pari a 72 tonnellate, mentre quella per i complessi di veicoli da 6 o più assi è di 86 tonnellate, eliminando quindi la possibilità di trasportare fino a un massimo di 108 tonnellate nei complessi di veicoli ad otto assi. Si trattava però di una formulazione normativa connotata da qualche imprecisione e che aveva sollevato le obiezioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Per questo motivo l’art. 7-bis del decreto fiscale ripristina l’art. 10, comma 2, lettera b) del codice della strada alla formulazione previgente alla conversione in legge del D.L. 121/2021, aggiungendo però alcune cautele procedimentali per lo svolgimento dell’attività di trasporto in condizioni di eccezionalità.
Viene infatti esclusa, innanzitutto, l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso: per questo motivo, d’ora innanzi l’autorizzazione ai trasporti eccezionali dovrà avvenire con provvedimento espresso.
Viene poi inserito il nuovo comma 10-bis dell’art. 10, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIMS), su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentite l’ANSFISA e la Conferenza unificata, con proprio decreto adotta entro il 31 marzo 2022 apposite linee guida per assicurare:
Tali linee guida definiscono, in particolare:
Vengono previste, da ultimo, alcune norme transitorie per disciplinare gli aspetti intertemporali che emergono dalla ravvicinata successione. Nello specifico, fino alla data di entrata in vigore del decreto del MIMS (ex art. 10, comma 10-bis) e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina previgente. Conservano inoltre efficacia, fino alla rispettiva scadenza, le autorizzazioni alla circolazione che erano state rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto del MIMS, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
MASSA COMPLESSIVA TRASPORTI ECCEZIONALI (ART: 7-BIS) | |
Numero di assi | Limite tonnellate |
3 | 38 |
4 | 48 |
6 | 86 |
8 | 108 |