Speciale Pubblicato il 09/01/2022

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Cessazioni e delocalizzazioni: le nuove regole in legge di bilancio

Le nuove norme in legge di bilancio in tema di delocalizzazioni con piu di 50 licenziamenti: obbligo comunicazione e accordo sindacale, CIGS, sanzioni



Obbligo  comunicazione preventiva, piano di ricollocazione con accordo sindacale, possibilità di cigs,  per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano  chiudere stabilimenti produttivi licenziando piu di 50 lavoratori. La legge  di bilancio 2022 istituisce una nuova disciplina che prevede il finanziamento per circa 900  milioni di euro fino al  2031.

Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  di cosa si tratta: obblighi,le procedure,  le sanzioni previste in caso di violazioni nella cessazione di attività e licenziamenti  collettivi delle grandi imprese.

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Delocalizzazioni l'oobligo di comunicazione a sindacati regioni ministero

I commi 224-236 della legge di bilancio (Legge n. 234 2021)  per  garantire la salvaguardia dell'occupazione  e de tessuto produttivo   richiede che:

 è tenuto a dare comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima :

  1. alle regioni
  2. alle rappresentanze sindacali aziendali o  nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categori alle regioni interessate
  3. al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico
  4.  all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). 

La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 

Sono escluse le aziende che si trovino in condizioni di squilibrio che  ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

Di conseguenza i licenziamenti intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere dei 90 giorni sono nulli.

Delocalizzazioni: piano obbligatorio per le ricadute della cessazione produttiva

 Entro sessanta giorni dalla comunicazione   il datore di lavoro deve  elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta  agli stessi soggetti.

 Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e deve  indicare:

  1. le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la miiminzzazione delle conseguenze   come il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
  2.  le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
  3.  le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; 
  4. gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, eventualmente anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato; 
  5. i tempi e le modalità di attuazione delle azioni .

In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute.

I lavoratori interessati dal piano  possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 22-ter del d.lgs. legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ).

In caso di mancato accordo invece il datore di lavoro è soggetto alla sanzione del ticket licenziamento aumentato del 50%.

Interessante sottolineare che qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione il versamento del ticket  licenziamento previsto dalla legge 92 2012 moltiplicato per tre volte

La nuova norma prevede inoltre che I lavoratori interessati dal piano accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL e  i nominativi sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 

Ancora  la norma prevede che il datore di lavoro  comunichi mensilmente ai soggetti sopracitati  lo stato di attuazione del piano.

Sanzioni previste e risorse stanziate

L'INPS dovrà provvedere al monitoraggio del limite di spesa , che è pari a circa 900 milioni di euro  nel decennio 2022 2031.

La verifica formale  che nel piano presentato  siano presenti tutti gli elementi richiesti è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa del MISE.

 In mancanza di presentazione del piano o  di un piano incompleto rispetto alle previsioni normative li datore di lavoro è tenuto a pagare il  ticket licenziamento in misura pari al doppio. 

La sanzione si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

 Il datore di lavoro deve dare  comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. ( Si ricorda che  tale dichiarazione è richiesta per ogni esercizio finanziario  alle imprese che  abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: 

La Dichiarazione individuale di carattere non finanziario copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, piu rilevanti , descrivendo almeno:


Delocalizzazioni senza licenziamenti : le misure per gli immobili

Il comma  237 articolo 1 della legge di bilancio 2022  prevede invece che per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali,  in caso di  trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. 

In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici citati prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.



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