Con Risposta a interpello n. 804 del 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sussistono in capo agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.
Il quesito dell’ente istante / IPAB
Nel caso di specie, l’Istante, dichiara di essere stato costituito come Ente Morale ai sensi del DPR 22 novembre 1962, n. 1763 e di qualificarsi ora come Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza): è, infatti, un ente senza scopo di lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose.
Lo stesso ente intende eseguire interventi di risparmio energetico e antisismico su immobili facenti parte di un compendio immobiliare costituito in condominio, con “prevalente destinazione abitativa” e precisa che tutti gli alloggi e i negozi di sua proprietà, sono locati a terzi.
Chiede, dunque, chiarimenti sulla possibilità di fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del DL n. 34 del 2020, (decreto Rilancio) ovvero, in alternativa, del bonus facciate, dell’ecobonus, del sismabonus nonché dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura”.
In subordine, tenuto conto che l’intero fabbricato è locato a terzi, si interroga se i singoli locatari possano fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici che per quelli di efficientamento energetico (trainanti e trainati).
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L’ADE richiama la normativa vigente in materia, ribadendo come l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Inoltre, come noto, le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Ai fini pratici, si ricorda che in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, il citato articolo 119 del decreto Rilancio dispone espressamente, al comma 9, che gli interventi agevolabili devono essere effettuati:
a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Di conseguenza, stante la suddetta elencazione tassativa, si ritiene pertanto che non sussistano, in capo all’Istante (proprietario della maggior parte delle unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare costituito in “condominio”), i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus, in quanto la disposizione normativa in commento non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB).
In merito alla possibilità che i singoli condòmini, in qualità di locatari possano fruire del Superbonus qualora vengano realizzati interventi agevolabili, si richiama la circolare n. 24/E del 2020 che, con specifico riferimento alle persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», ha chiarito (cfr. paragrafo 1.2) che, con tale locuzione, il legislatore ha inteso precisare che il Superbonus spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
Una diversa lettura avrebbe comportato l’esclusione dal Superbonus per i contribuenti intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” (come, ad esempio, sulle proprie abitazioni) per il solo fatto di svolgere un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale principio si concretizza, peraltro, nell’ammettere all’agevolazione in commento gli interventi realizzati su immobili "residenziali".
Di contro, l’applicazione di tale criterio “oggettivo” comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
Inoltre, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.
Di conseguenza, pur ribadendo che l’Istante, in difetto del requisito soggettivo, non può fruire del Superbonus, tale circostanza non esclude, tuttavia, che i singoli condòmini, in qualità di persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», siano potenzialmente legittimati a beneficiare dell’agevolazione in esame, per i prospettati interventi finalizzati all’efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico. Interventi che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle parti comuni dell’edificio che sulle singole unità immobiliari.
A tal fine, è necessario che:
Le Entrate ricordano comunque che agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (tra cui, in base a quanto rappresentato, rientrerebbe anche l’Istante) non è precluso l’accesso al c.d. bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
Per i vari approfondimenti, si rinvia alla recente Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.
In tal caso, sussistendone i presupposti, sarà altresì possibile esercitare, con riferimento ai suddetti interventi, l’opzione per il c.d. “sconto in fattura” di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.