La norma comunitaria
Con il d.lgs. 5 novembre 2021, n. 192, è stato recepito il contenuto dell’art. 17-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che ha per oggetto il contratto di call-off stock.
Mediante questa tecnica, un soggetto passivo può trasferire propri beni all’estero senza che ciò costituisca una cessione a titolo oneroso:
All’inverso il trasferimento in Italia di beni da altro Stato dell’Unione europea, se fatto in regime di call-off stock, non è considerato acquisto intracomunitario fino a quando la merce permane in proprietà del soggetto passivo:
Pur se la norma è stata espressamente recepita nell’ordinamento nazionale soltanto ora, la suddetta direttiva disciplina l’istituto già a decorrere dal 1.1.2020.
La circolare 31 dicembre 2009, n. 58/E, ha precisato: se le disposizioni contenute nella direttiva sono “sufficientemente dettagliate e tali da consentire la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell’adozione del normale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno … appaiono suscettibili di immediata applicazione”.
La norma agevolativa ha una durata massima di 12 mesi.
AVVERTENZA
Dal 1° gennaio 2020 il numero di partita IVA del cessionario (valido nell’archivio VIES) e la compilazione del modello INTRASTAT sono i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità della cessione intracomunitaria. In assenza tali condizioni va applicata l’IVA. Sono invariati i presupposti dell’acquisto intracomunitario. |
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Il mero trasferimento dei beni in altro Stato dell’Unione europea ai fini di una successiva cessione non è qualificato come “cessione a se stesso” (cessione intracomunitaria assimilata), se sono presenti le seguenti condizioni:
La consegna della merce deve essere effettuata nel magazzino del cliente comunitario ovvero in altro luogo da questi segnalato ma a condizione che questi sia l’unico soggetto che detiene il diritto di esclusiva nell’acquisto di tali beni. Anche l’acquirente/depositario comunitario deve annotare gli arrivi e i prelievi dei beni in apposito registro, ma l’omissione non pregiudica l’applicazione delle regole di call-off stock.
La cessione intracomunitaria è effettuata in regime di call-off stock se la proprietà è trasferita al destinatario dei beni, o al soggetto che lo ha sostituito (il cui nome figura nel suddetto registro), entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nell’altro Stato: la cessione si considera effettuata con il trasferimento della proprietà della merce.
AVVERTENZA
La “sospensione” del trasferimento effettivo ha la durata massima di 12 mesi, decorrenti dal giorno dell’arrivo dei beni nello Stato comunitario verso il quale sono stati spediti o trasportati, e non dalla data della spedizione o dell’invio. Se, entro 12 mesi dall’arrivo, i beni non sono stati prelevati per le esigenze gestionali del cliente/depositario, nel giorno successivo alla scadenza si configura il “trasferimento dei beni della propria impresa a destinazione”, di cui all’art. 17 della direttiva 2006/112/CE, con obbligo di aprire la posizione IVA nello Stato in cui i beni sono stati inviati. Il trasferimento non si considera avvenuto, e quindi non sussiste l’obbligo di osservare la regola di fatturazione se, dall’apposita annotazione eseguita nel registro di carico e scarico risulta che i beni ancora presenti a tale data sono stati rispediti all’operatore nazionale ovvero se sono stati spediti o trasportati presso altro soggetto depositario, sempre applicando il regime di call-off stock, annotando la sostituzione nel suddetto registro e presentando l’elenco INTRASTAT. L’annotazione e la trasmissione del modello INTRASTAT devono essere eseguite sia dal depositario originario sia da quello nuovo. |
Nel momento in cui avviene il prelievo (e, in ogni caso, il giorno successivo al 12° mese dalla data dell’arrivo al destinatario della merce invenduta o non riconsegnata) si perfeziona il passaggio del diritto di proprietà per cui:
La cessione intracomunitaria si realizza:
Se dopo 12 mesi dalla consegna la merce non è stata ceduta al depositario o non è stata rispedita al mittente, si realizza la cessione intracomunitaria assimilata, trattandosi di “trasferimento a se stesso” con conseguente obbligo dell’operatore depositante di richiedere ivi l’attribuzione della partita IVA e di osservare la normativa vigente in tale Stato.
Non si realizza il “trasferimento dei beni a sé stessi”, se il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e se i beni sono stati rispediti allo Stato comunitario di provenienza entro il termine di 12 mesi dal loro arrivo presso il magazzino del depositario e il depositante annota la rispedizione nell’apposito registro.
Il regime di sospensione viene meno nei seguenti casi:
Il depositante può regolarizzare la propria posizione osservando le regole previste per il “trasferimento dei beni a se stesso” per cui deve richiedere l’attribuzione della partita IVA nello Stato di destinazione dei beni e osservare gli obblighi IVA ivi vigenti.
IL MOMENTO IMPOSITIVO DELLA CESSIONE ASSIMILATA
Beni ceduti a soggetto diverso dal cliente/depositario: prima della cessione. Beni trasferiti in Stato membro diverso da quello di provenienza: prima della spedizione e del trasporto. Beni oggetto di distruzione, perdita o furto: giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti o, se non è possibile stabilire tale data, giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa. |
Il comma 3 dell’art. 243 della direttiva 2006/112/CE obbliga il cedente/depositante ha di tenere “un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione” del precedente art. 17-bis. Le annotazioni devono avere il contenuto previsto dall’art. 54-bis della stessa.
Le annotazioni dell’operatore nazionale
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Il cliente/depositario deve tenere un apposito registro, come previsto dal citato art. 54-bis.
Le annotazioni del cessionario/depositario
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Sulla comunicazione delle operazioni in regime di call-off stock nel modello intrastat 1-sexies ti consigliamo di leggere questo articolo: Call-off stock e novo modello Intrastat 2022.