La dichiarazione integrativa è permessa dalla legislazione vigente al fine di regolarizzare spontaneamente omissioni ed errori suscettibili di compromettere l’attendibilità, l’esattezza e la completezza dell’informativa resa all’Agenzia delle Entrate.
La correzione è finalizzata sia a porre rimedio agli errori formali, sia a sanare gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione del tributo.
È possibile distinguere due fattispecie di rettifica delle dichiarazioni, a seconda del momento in cui avviene la “sostituzione” della dichiarazione.
In particolare:
La nuova dichiarazione sostituisce quella precedentemente presentata ed è redatta utilizzando i prestampati ministeriali approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione da correggere, avendo cura di compilare le apposite caselle, collocate nel frontespizio, relative all’indicazione che si tratta di una dichiarazione correttiva/integrativa.
L’istituto della dichiarazione integrativa è regolato
Il termine di presentazione coincide con il termine di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ossia con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione.
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Presupposto affinché trovi applicazione la disciplina è l’esistenza di una dichiarazione validamente presentata.
Si ricorda che la dichiarazione è considerata valida se risulta:
La regolarizzazione della posizione del contribuente avviene mediante:
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La compilazione della dichiarazione integrativa dovrà contenere necessariamente, innanzitutto, le indicazioni obbligatorie da riportare nel frontespizio.
In particolare, nel modello di dichiarazione dei redditi, occorrerà compilare le caselle:
La casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata, alternativamente, con i codici:
La casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)” deve essere invece barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322/1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. (in questa ipotesi, la dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione).
Nel caso in cui, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, la dichiarazione contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata la casella “Dichiarazione integrativa”.
Inoltre, con particolare riferimento alle dichiarazioni integrative Redditi SC ed al modello IRAP, vi è una terza casella che consente la presentazione della “Dichiarazione integrativa errori contabili”.
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
Per quanto concerne il modello 730, andrà compilata la casella “730 integrativo” indicando i seguenti codici:
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Per quanto concerne l’integrativa in campo IVA, occorrerà compilare la casella “Dichiarazione integrativa”, con i seguenti codici: