Con Provvedimento del 1 dicembre 2021 le Entrate definiscono criteri e modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 alla luce delle novità introdotte dal Decreto Anti Frodi.
Ricordiamo che gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno previsto, per i soggetti e le fattispecie indicati, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante ovvero del credito d’imposta, per la cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, ovvero per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Con successivi provvedimenti sono state definite le modalità con le quali comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti e le opzioni previste.
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L’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio.
Con il presente provvedimento:
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Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge (di seguito comunicazioni), che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione
La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
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Per le comunicazioni di cui sopra entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge.
Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.
In particolare:
a) la sospensione delle comunicazioni è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) la sospensione delle comunicazioni è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.
Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata.
L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità
Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.
Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020.
Nei casi in cui non risultino confermati i profili di rischio, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
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Inoltre, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
In particolare, i suddetti crediti se sono stati ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 decorsi 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.